Ricorso ore di sostegno negate o ridotte: guida pratica

La scuola ha tagliato le ore del PEI per mancanza di fondi o personale? Scopri perché la riduzione è illegittima e come tutelare i diritti di tuo figlio con la diffida e il ricorso d'urgenza.
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Ricorso Ore di Sostegno Negate o Ridotte: Guida Pratica

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, molte famiglie si trovano ad affrontare un problema sistemico: le ore di sostegno effettivamente assegnate sono inferiori a quelle individuate nel PEI. In questi casi, capire quando presentare un ricorso ore di sostegno è fondamentale per contrastare i tagli illegittimi della scuola.

1. Che cos’è il PEI e quale ruolo svolge sulle ore di sostegno

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento annuale che descrive il progetto educativo e didattico dell’alunno con disabilità. È elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), composto dai docenti, dai genitori, dalle figure professionali che seguono l’alunno e, ove necessario, dall’unità di valutazione multidisciplinare.

Il PEI deve individuare:

  • gli obiettivi educativi e didattici;
  • le strategie e gli strumenti necessari;
  • le modalità di inclusione nella classe;
  • le misure di sostegno didattico;
  • la proposta del numero di ore di sostegno;
  • le eventuali esigenze di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Lo stabilisce l’art. 7 del d.lgs. n. 66/2017, secondo cui il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe».

Il PEI, quindi, non dovrebbe limitarsi a registrare quante ore la scuola è riuscita ad assegnare. Deve partire dalle necessità concrete dell’alunno e indicare quale supporto sia necessario per rendere effettivo il percorso scolastico.

Il procedimento è, in sintesi, il seguente: il GLO individua il fabbisogno nel PEI; il dirigente scolastico trasmette la richiesta agli uffici competenti; l’Ufficio scolastico regionale assegna le risorse; il dirigente provvede all’organizzazione concreta del sostegno. L’art. 10 del d.lgs. n. 66/2017 impone al dirigente di formulare la richiesta dei posti di sostegno sulla base dei singoli PEI.

Occorre però una precisazione: il PEI non comporta automaticamente, in ogni caso, un rapporto di sostegno pari all’intero orario scolastico. La quantificazione deve essere individualizzata. Anche per l’alunno con disabilità grave non esiste un automatismo assoluto verso il rapporto 1:1. Tuttavia, quando il GLO e il PEI documentano la necessità di un supporto continuativo o della copertura integrale dell’orario, una riduzione richiede una motivazione specifica, coerente e fondata sulle esigenze dell’alunno.

2. Perché la riduzione delle ore può essere illegittima

Il diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno con disabilità è espressamente garantito dall’art. 12 della legge n. 104/1992.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha chiarito che il diritto all’istruzione della persona con disabilità è un diritto fondamentale e che il sostegno costituisce una delle misure necessarie a renderlo effettivo. La Corte ha dichiarato illegittima la previsione di un limite massimo rigido ai posti di sostegno e ha riconosciuto la necessità di poter ricorrere a insegnanti in deroga quando ciò sia indispensabile per l’alunno con disabilità grave (Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 2010).

Nella successiva sentenza n. 275 del 2016 la Corte ha formulato il principio secondo cui:

«È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».

La pronuncia riguardava il trasporto e l’assistenza scolastica, ma il principio esprime una regola generale: il diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione non può essere reso meramente eventuale attraverso generici richiami alle disponibilità finanziarie (Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 2016).

La scusa dei fondi insufficienti

La formula «non ci sono fondi» non è, da sola, una motivazione giuridicamente sufficiente per ridurre le ore. L’amministrazione deve organizzare il servizio in modo da soddisfare il fabbisogno accertato, utilizzando, quando necessario, gli strumenti previsti dall’ordinamento, compresa la richiesta di posti in deroga.

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che le ore devono essere quantificate sulla base delle esigenze dell’alunno e non in funzione delle risorse già disponibili. Il TAR Campania ha, ad esempio, ritenuto illegittimo il PEI che assegnava meno ore di quelle richieste dal GLO senza una motivazione individualizzata e senza dimostrare che il dirigente avesse tempestivamente richiesto i posti in deroga (TAR Campania – Napoli, sentenza n. 68 del 2026).

La disponibilità di bilancio può incidere sull’organizzazione amministrativa, ma non può trasformarsi in un limite predeterminato al nucleo essenziale del diritto allo studio.

La scusa della carenza di personale

Anche l’argomento «manca il personale» non giustifica automaticamente la riduzione. La carenza di organico è un problema dell’amministrazione, non una ragione per trasferire sull’alunno le conseguenze dell’inefficienza organizzativa.

Se le risorse ordinarie non sono sufficienti, la scuola deve attivare la procedura per ottenere ulteriori posti. Il dirigente non può limitarsi a comunicare alla famiglia che le ore non sono disponibili, né può invitare i genitori a ricorrere autonomamente al giudice per ottenere ciò che l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere tempestivamente.

Il TAR Campania ha considerato illegittima la mancata attivazione tempestiva della procedura per i posti in deroga quando il sistema PEI-GLO evidenzi la necessità di una copertura più ampia (TAR Campania – Napoli, sentenza n. 7195 del 2025).

La riduzione per ragioni organizzative o per il numero di alunni

Non è sufficiente motivare le ore sulla base:

  • della «cattedra completa» disponibile;
  • del numero di insegnanti assegnati alla scuola;
  • del numero di alunni con disabilità presenti nella classe;
  • della necessità di dividere le risorse tra più studenti;
  • dell’organizzazione interna dell’istituto;
  • della complessità della classe;
  • di criteri astratti collegati al grado di scuola.

La valutazione deve essere riferita al singolo alunno, al suo profilo di funzionamento, agli obiettivi del PEI e alle concrete barriere che impediscono la partecipazione alle attività scolastiche.

Il TAR Lombardia ha escluso che il PEI possa giustificare il servizio sulla base della mera organizzazione generale della sezione o della presenza di un solo educatore, sottolineando che ogni riduzione rispetto al fabbisogno deve essere sorretta da un’istruttoria specialistica e da una motivazione approfondita (TAR Lombardia – Milano, sentenza n. 1133 del 2024).

La scuola non può ridurre anche la frequenza dell’alunno

La mancanza di ore di sostegno non può essere utilizzata per imporre all’alunno un’uscita anticipata o una frequenza ridotta rispetto agli altri compagni.

La Corte di cassazione ha recentemente affermato che il minore con disabilità grave ha diritto a frequentare la scuola per l’intero orario ordinariamente previsto. Una riduzione può essere ammessa soltanto in presenza di ragioni eccezionali, certificate e riferite all’interesse dello stesso alunno, non per carenza di personale o difficoltà organizzative. La Corte ha inoltre qualificato la riduzione sistematica dell’orario come possibile discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006 (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23363 del 2026).

L’insegnante di sostegno, inoltre, è contitolare della classe. La sua assenza non può determinare automaticamente l’impossibilità dell’alunno di partecipare alle lezioni o trasformare il sostegno in un presupposto per limitare la frequenza.

3. Quando la riduzione è specificamente viziata

La riduzione delle ore presenta profili di illegittimità, in particolare, quando:

  1. il PEI non indica alcuna quantificazione delle ore;
  2. le ore sono indicate senza una proposta del GLO;
  3. il PEI riconosce la necessità di assistenza continuativa, ma assegna un numero di ore incompatibile con tale valutazione;
  4. il numero di ore è inferiore a quello proposto dal GLO senza motivazione;
  5. la motivazione richiama esclusivamente fondi, organico o carenze di personale;
  6. il dirigente modifica unilateralmente il contenuto collegiale del PEI;
  7. la scuola assegna concretamente meno ore di quelle indicate nel PEI;
  8. l’alunno viene costretto a una frequenza ridotta a causa della mancata copertura.

La contraddizione interna tra le esigenze descritte nel PEI e le ore assegnate è particolarmente rilevante. Se il documento afferma che l’alunno necessita di guida costante, ma assegna poche ore senza spiegare perché quelle ore sarebbero comunque sufficienti, possono configurarsi difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà ed eccesso di potere.

4. Cosa fare in concreto

Primo passaggio: richiesta formale e diffida

È opportuno inviare una comunicazione formale tramite PEC al dirigente scolastico, indirizzandola anche, secondo il caso, all’Ufficio scolastico regionale, all’Ambito territoriale e agli enti competenti per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

La richiesta dovrebbe:

  • indicare i dati dell’alunno e della classe;
  • allegare il verbale del GLO e il PEI;
  • evidenziare il numero di ore richiesto e quello effettivamente assegnato;
  • richiamare le parti del PEI che descrivono le esigenze di supporto;
  • contestare l’eventuale motivazione fondata su fondi o carenza di personale;
  • chiedere copia del provvedimento di assegnazione e degli atti istruttori;
  • chiedere di conoscere se e quando siano stati richiesti posti in deroga;
  • diffidare l’amministrazione a ripristinare o assegnare le ore necessarie;
  • chiedere una risposta scritta entro un termine breve e ragionevole.

La diffida non sostituisce il ricorso, ma serve a documentare che l’amministrazione è stata formalmente informata, consente di ottenere gli atti e può favorire una soluzione senza giudizio. È importante conservare la ricevuta PEC, la risposta della scuola e ogni comunicazione relativa alla mancata fruizione delle ore.

Secondo passaggio: raccolta della documentazione

Prima di valutare il ricorso è utile raccogliere:

  • certificazione della disabilità;
  • profilo di funzionamento o documentazione sanitaria disponibile;
  • PEI provvisorio e definitivo;
  • verbali del GLO;
  • eventuali relazioni degli specialisti;
  • provvedimento di assegnazione delle ore;
  • orario scolastico;
  • comunicazioni sulla riduzione della frequenza;
  • richieste e risposte della scuola;
  • documentazione che dimostri le difficoltà concrete dell’alunno durante le ore prive di sostegno;
  • eventuali precedenti PEI o provvedimenti giudiziari.

La prova deve collegare il numero di ore richiesto alle esigenze concrete dell’alunno, non soltanto alla gravità della diagnosi.

5. Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

L’art. 700 c.p.c. consente di chiedere un provvedimento urgente quando vi sia il fondato timore che, durante il tempo necessario per il giudizio ordinario, il diritto subisca un pregiudizio imminente e irreparabile.

Il ricorso deve normalmente dimostrare:

  • il fumus boni iuris, cioè la plausibile fondatezza del diritto alle ore richieste;
  • il periculum in mora, cioè il rischio concreto che l’attesa renda irrimediabilmente pregiudicato il percorso scolastico;
  • l’urgenza attuale, collegata alla frequenza scolastica in corso;
  • l’inadeguatezza di una tutela successiva, quando l’anno scolastico o una parte significativa di esso sarebbe ormai trascorsa.

Nel caso del sostegno, il pregiudizio può essere collegato alla perdita di continuità didattica, alla mancata partecipazione alle attività, alla regressione degli apprendimenti, all’impossibilità di raggiungere gli obiettivi del PEI o alla frequenza differenziata rispetto ai compagni.

Il giudice può adottare un provvedimento provvisorio ordinando all’amministrazione di assegnare le ore necessarie, di riesaminare il PEI o di attivare la procedura per i posti in deroga.

Attenzione alla giurisdizione

Non è corretto affermare in modo assoluto che ogni controversia sulle ore di sostegno debba essere proposta al Tribunale ordinario con ricorso ex art. 700 c.p.c.

La giurisdizione dipende dall’oggetto concreto della domanda e dalla fase del procedimento. In linea generale:

  • quando si contesta la formazione del PEI, la quantificazione originaria delle ore o l’esercizio del potere amministrativo, la controversia può rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo;
  • quando esiste un PEI definitivo e si chiede l’attuazione di un diritto già concretamente definito, oppure si deduce una condotta discriminatoria o una lesione di un diritto soggettivo, può venire in rilievo il giudice ordinario;
  • la tutela cautelare deve essere proposta davanti al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale.

Il Tribunale civile di Busto Arsizio ha, ad esempio, ritenuto rilevante la distinzione tra PEI provvisorio e definitivo, affermando la giurisdizione amministrativa nel primo caso e quella ordinaria nel secondo (Tribunale civile Busto Arsizio, sentenza n. 1272 del 2024). Si tratta di un profilo da verificare attentamente prima del deposito, perché un ricorso presentato davanti al giudice privo di giurisdizione può comportare revoca della misura cautelare e necessità di riassunzione.

In presenza di una domanda fondata sulla discriminazione, il giudice ordinario può invece essere competente a ordinare la cessazione della condotta discriminatoria e il ripristino delle misure necessarie. La Cassazione ha riconosciuto che la scuola non può utilizzare il PEI o la carenza di sostegno per limitare la frequenza dell’alunno con disabilità (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23363 del 2026).

Infine, contro un provvedimento cautelare di rigetto o di accoglimento è normalmente previsto il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia, comunicazione o notificazione.

In sintesi

Il punto centrale è che le ore di sostegno devono essere determinate in base al fabbisogno individuale dell’alunno, come ricostruito dal GLO e dal PEI, non sulla base delle sole risorse già disponibili.

Le carenze di fondi, personale o organico possono spiegare una difficoltà amministrativa, ma non costituiscono automaticamente una valida giustificazione per comprimere il diritto all’istruzione. La Corte costituzionale ha chiarito che il bilancio deve essere organizzato in modo da garantire il nucleo incomprimibile dei diritti fondamentali, e non può diventare il motivo per rendere incerta o soltanto nominale l’inclusione scolastica.

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