La legge n. 106 del 18 luglio 2025 (recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche») ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un nuovo istituto: 10 ore annue di permesso retribuito per l’effettuazione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche.
A chi spetta
Il beneficio è riconosciuto a due categorie:
- Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) affetti da:
- malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce;
- malattia invalidante o cronica, anche rara, con grado di invalidità pari o superiore al 74%.
- Lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie. Per i figli minori, il requisito del 74% si considera soddisfatto anche in presenza del riconoscimento della sola indennità di frequenza.
La circolare precisa che per ciascun figlio minore spettano 10 ore annue a ciascun genitore, indipendentemente dalla fruizione da parte dell’altro. In caso di più figli minori, il diritto si moltiplica: 10 ore per ogni figlio, per ciascun genitore.
Restano esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi.
Trattamento economico
A differenza dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 (coperti al 100% della retribuzione), le 10 ore ex art. 2 L. 106/2025 sono indennizzate con le regole della malattia comune: il 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG), riparametrata su base oraria.
Per i lavoratori del settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS (codice conguaglio “0060”). Per i dipendenti pubblici, il trattamento è corrisposto direttamente dall’amministrazione. È prevista copertura di contribuzione figurativa.
Modalità di fruizione e adempimenti
La circolare detta regole precise:
- fruizione solo a ore intere, non frazioni;
- il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la prescrizione medica (MMG o specialista di struttura pubblica/privata accreditata);
- dopo la fruizione, deve produrre l’attestazione della struttura presso cui ha effettuato le prestazioni;
- il codice evento per i flussi Uniemens è “PCM” (permessi per visite, esami e cure mediche).
Cumulabilità con i permessi Legge 104/1992
Questo è il punto centrale. La circolare — e prima ancora la legge — precisa che le 10 ore annue operano «in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro». Ciò significa che:
| Permessi L. 104/92 (art. 33, c. 3) | Permessi L. 106/2025 (art. 2) | |
| Misura | 3 giorni/mese | 10 ore/anno |
| Finalità | Assistenza al disabile grave | Visite, esami, cure del lavoratore o figlio minore |
| Requisito sanitario | Handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/92) | Malattia oncologica/invalidante/cronica con invalidità ≥ 74% |
| Beneficiari | Familiari entro il 2° grado del disabile | Lavoratore stesso o figlio minorenne |
| Copertura economica | 100% retribuzione | 66,66% RMGG (malattia) |
| Natura | Giornaliera | Oraria |
Sono due istituti con presupposti, finalità e beneficiari differenti. Un lavoratore che già fruisce dei tre giorni mensili ex L. 104/92 per assistere un familiare disabile può cumulare, nello stesso anno, le 10 ore per sé stesso (se affetto da patologia oncologica o cronica con invalidità ≥ 74%) oppure per il figlio minore nelle medesime condizioni.
Il vero significato della complementarietà
I due istituti operano su piani distinti e non interferenti, e il vero “coordinamento” è nella scelta di quale utilizzare a seconda della necessità concreta.
Essi sono complementari proprio perché coprono esigenze diverse per natura, non solo per presupposto:
- Il permesso L. 104 serve a liberare tempo per l’assistenza continuativa al disabile: è un congedo di cura in senso ampio, la cui fruizione giornaliera è coerente con questa funzione.
- Le 10 ore PCM servono a coprire eventi puntuali e calendarizzati (la visita, l’esame, la seduta di chemioterapia), per i quali la granularità oraria è l’unica efficiente.
La vera utilità delle 10 ore sta proprio nel fatto che, prima della L. 106/2025, un lavoratore con patologia oncologica che doveva fare una TAC di controllo di due ore doveva scegliere tra: (a) chiedere un giorno di ferie, (b) chiedere un giorno di permesso L. 104, (c) usare permessi orari non retribuiti se previsti dal CCNL, o (d) assentarsi come malattia. Ora ha uno strumento dedicato e flessibile, senza intaccare ferie né il plafond L. 104.
