Indennità di frequenza per minori con DSA e ADHD: quando spetta e come richiederla

Dai requisiti alla domanda INPS: la guida pratica sulle condizioni di salute riconosciute, le sentenze recenti e la documentazione necessaria
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L’indennità di frequenza è un sostegno economico mensile (pari a circa 340 euro per l’anno 2026) riconosciuto dall’INPS ai minori di 18 anni che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per ottenere la prestazione, oltre al requisito sanitario, è necessario che il minore frequenti in modo continuativo o periodico centri di riabilitazione, scuole (di ogni ordine e grado) o corsi di formazione professionale. La prestazione è legata anche a limiti di reddito personale del minore e alla presentazione della relativa richiesta amministrativa.

DSA (Dislessia, Discalculia, Disortografia, Disgrafia): la regola generale

Uno dei temi più dibattuti riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Di regola, la sola diagnosi di DSA (ai sensi della Legge 170/2010) non basta per ottenere l’indennità di frequenza.

La Corte di Cassazione e i Tribunali (tra cui le recenti pronunce dei Tribunali di Sassari e Nola) hanno chiarito che le due normative operano su piani differenti:

  • La Legge 170/2010 offre un supporto scolastico e didattico (strumenti compensativi, mappe concettuali, tempo aggiuntivo nelle verifiche, Piano Didattico Personalizzato – PDP).
  • La Legge 289/1990 sull’indennità di frequenza tutela invece le condizioni di invalidità civile.

Come ribadito dalla Cassazione (ordinanza n. 979/2026), il DSA non costituisce automaticamente una difficoltà persistente ai fini dell’invalidità. In sintesi, i DSA danno diritto all’indennità solo se presentano un grado di severità tale o una comorbilità (ossia la compresenza di altri disturbi, come un deficit cognitivo o un’ADHD severa) da configurare un’effettiva condizione di invalidità civile, non gestibile con i soli strumenti scolastici ordinari.

ADHD, disturbi del linguaggio, DOP e deficit cognitivi

Per altre condizioni, l’orientamento dei giudici è più favorevole al riconoscimento del sussidio, in quanto incidono in modo più marcato sulle capacità funzionali e relazionali del bambino:

  • ADHD e disturbi del linguaggio: il Tribunale di Napoli (sentenza n. 8219/2025) ha specificato che la “difficoltà persistente” non richiede l’impossibilità totale di svolgere un’attività, ma una reale e continua limitazione. Il fatto che il bambino riesca a frequentare la scuola grazie alle terapie dimostra proprio la necessità di quel supporto economico e riabilitativo.
  • Ritardo psicomotorio e del linguaggio: Tribunali come quello di Santa Maria Capua Vetere (sent. n. 838/2024) hanno confermato il diritto all’indennità di frequenza per chi necessita di logopedia e sostegno continuativo, distinguendo nettamente tale misura dall’indennità di accompagnamento (riservata ai casi in cui il minore non sia autosufficiente o non possa deambulare).

In sintesi: per ottenere l’assegno in presenza di ADHD, ritardi cognitivi o disturbi del linguaggio, occorre dimostrare la necessità di interventi riabilitativi continuativi (logopedia, psicomotricità, sostegno pedagogico) e il loro impatto concreto sull’apprendimento e sulla vita sociale.

Certificati medici e documentazione necessaria

Il percorso per richiedere l’indennità si articola in due passaggi fondamentali:

1. La fase sanitaria

  • Certificato medico introduttivo: va redatto da un medico abilitato e inviato telematicamente all’INPS. Deve riportare la diagnosi dettagliata e, soprattutto, l’impatto funzionale del disturbo sulla vita quotidiana e scolastica del minore, indicando le terapie seguite.
  • Documentazione clinica integrativa: è indispensabile raccogliere relazioni di neuropsichiatria infantile, test neuropsicologici (es. WISC-IV), relazioni logopediche, relazione della terapia di psicomotricità, verbali del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), PEI o PDP. È importante mostrare la continuità dei trattamenti.
  • Visita collegiale: il minore viene convocato davanti a una commissione medica integrata da specialisti in pediatria o neuropsichiatria infantile.

2. La fase amministrativa

A seguito dell’esito sanitario positivo, si trasmettono all’INPS i dati amministrativi (modulo AP70) relativi alla scuola o centro di frequenza, al reddito e alle coordinate di pagamento. Per gli anni successivi, non occorre rifare la visita medica, ma confermare annualmente i dati socio-economici e di frequenza.

Procedimento e ricorso in caso di rifiuto

Fino all’entrata in vigore a pieno regime della nuova riforma sulla disabilità (prevista dal D.Lgs. 62/2024, che dal 1° gennaio 2027 affiderà l’intera valutazione direttamente all’INPS), l’iter si avvia con domanda all’INPS e visita presso le commissioni ASL/INPS. La procedura medica per i minori deve concludersi entro 30 giorni dall’invio del certificato.

In caso di esito negativo o rigetto della domanda, è possibile proporre un ricorso giudiziario (denominato Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445-bis c.p.c.) con l’assistenza di un avvocato, per far valutare la situazione clinica del minore da un consulente tecnico nominato dal Giudice.

Tabella riassuntiva delle condizioni

DisturboIndennità di frequenza
DSA (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia)Solo se di gravità tale da configurare invalidità civile e non gestibili con il solo PDP (Piano Didattico Personalizzato). Rilevante la comorbilità con altri disturbi
ADHDRiconoscibile se richiede interventi riabilitativi continuativi e incide significativamente su apprendimento e socializzazione
Disturbi del linguaggioRiconoscibile in presenza di ritardo psicomotorio/linguistico che richieda logopedia e sostegno continuativi
DOPValutabile nel quadro complessivo delle comorbilità; da solo difficilmente sufficiente
Deficit cognitiviRiconoscibile se il quoziente intellettivo e il funzionamento adattivo mostrano difficoltà persistenti rispetto all’età

La valutazione è sempre caso per caso, ancorata al quadro clinico complessivo e all’effettiva incidenza funzionale del disturbo, non alla sola diagnosi. La documentazione chiave è quella che dimostra la persistenza, la significatività e la necessità di interventi continuativi.

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Disclaimer: Le immagini presenti in questo articolo sono utilizzate esclusivamente a scopo decorativo e non hanno alcun collegamento diretto con il contenuto trattato. Ogni riferimento visivo è puramente casuale.