L’indennità di frequenza è un sostegno economico mensile (pari a circa 340 euro per l’anno 2026) riconosciuto dall’INPS ai minori di 18 anni che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Per ottenere la prestazione, oltre al requisito sanitario, è necessario che il minore frequenti in modo continuativo o periodico centri di riabilitazione, scuole (di ogni ordine e grado) o corsi di formazione professionale. La prestazione è legata anche a limiti di reddito personale del minore e alla presentazione della relativa richiesta amministrativa.
DSA (Dislessia, Discalculia, Disortografia, Disgrafia): la regola generale
Uno dei temi più dibattuti riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Di regola, la sola diagnosi di DSA (ai sensi della Legge 170/2010) non basta per ottenere l’indennità di frequenza.
La Corte di Cassazione e i Tribunali (tra cui le recenti pronunce dei Tribunali di Sassari e Nola) hanno chiarito che le due normative operano su piani differenti:
- La Legge 170/2010 offre un supporto scolastico e didattico (strumenti compensativi, mappe concettuali, tempo aggiuntivo nelle verifiche, Piano Didattico Personalizzato – PDP).
- La Legge 289/1990 sull’indennità di frequenza tutela invece le condizioni di invalidità civile.
Come ribadito dalla Cassazione (ordinanza n. 979/2026), il DSA non costituisce automaticamente una difficoltà persistente ai fini dell’invalidità. In sintesi, i DSA danno diritto all’indennità solo se presentano un grado di severità tale o una comorbilità (ossia la compresenza di altri disturbi, come un deficit cognitivo o un’ADHD severa) da configurare un’effettiva condizione di invalidità civile, non gestibile con i soli strumenti scolastici ordinari.
ADHD, disturbi del linguaggio, DOP e deficit cognitivi
Per altre condizioni, l’orientamento dei giudici è più favorevole al riconoscimento del sussidio, in quanto incidono in modo più marcato sulle capacità funzionali e relazionali del bambino:
- ADHD e disturbi del linguaggio: il Tribunale di Napoli (sentenza n. 8219/2025) ha specificato che la “difficoltà persistente” non richiede l’impossibilità totale di svolgere un’attività, ma una reale e continua limitazione. Il fatto che il bambino riesca a frequentare la scuola grazie alle terapie dimostra proprio la necessità di quel supporto economico e riabilitativo.
- Ritardo psicomotorio e del linguaggio: Tribunali come quello di Santa Maria Capua Vetere (sent. n. 838/2024) hanno confermato il diritto all’indennità di frequenza per chi necessita di logopedia e sostegno continuativo, distinguendo nettamente tale misura dall’indennità di accompagnamento (riservata ai casi in cui il minore non sia autosufficiente o non possa deambulare).
In sintesi: per ottenere l’assegno in presenza di ADHD, ritardi cognitivi o disturbi del linguaggio, occorre dimostrare la necessità di interventi riabilitativi continuativi (logopedia, psicomotricità, sostegno pedagogico) e il loro impatto concreto sull’apprendimento e sulla vita sociale.
Certificati medici e documentazione necessaria
Il percorso per richiedere l’indennità si articola in due passaggi fondamentali:
1. La fase sanitaria
- Certificato medico introduttivo: va redatto da un medico abilitato e inviato telematicamente all’INPS. Deve riportare la diagnosi dettagliata e, soprattutto, l’impatto funzionale del disturbo sulla vita quotidiana e scolastica del minore, indicando le terapie seguite.
- Documentazione clinica integrativa: è indispensabile raccogliere relazioni di neuropsichiatria infantile, test neuropsicologici (es. WISC-IV), relazioni logopediche, relazione della terapia di psicomotricità, verbali del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), PEI o PDP. È importante mostrare la continuità dei trattamenti.
- Visita collegiale: il minore viene convocato davanti a una commissione medica integrata da specialisti in pediatria o neuropsichiatria infantile.
2. La fase amministrativa
A seguito dell’esito sanitario positivo, si trasmettono all’INPS i dati amministrativi (modulo AP70) relativi alla scuola o centro di frequenza, al reddito e alle coordinate di pagamento. Per gli anni successivi, non occorre rifare la visita medica, ma confermare annualmente i dati socio-economici e di frequenza.
Procedimento e ricorso in caso di rifiuto
Fino all’entrata in vigore a pieno regime della nuova riforma sulla disabilità (prevista dal D.Lgs. 62/2024, che dal 1° gennaio 2027 affiderà l’intera valutazione direttamente all’INPS), l’iter si avvia con domanda all’INPS e visita presso le commissioni ASL/INPS. La procedura medica per i minori deve concludersi entro 30 giorni dall’invio del certificato.
In caso di esito negativo o rigetto della domanda, è possibile proporre un ricorso giudiziario (denominato Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445-bis c.p.c.) con l’assistenza di un avvocato, per far valutare la situazione clinica del minore da un consulente tecnico nominato dal Giudice.
Tabella riassuntiva delle condizioni
| Disturbo | Indennità di frequenza |
| DSA (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia) | Solo se di gravità tale da configurare invalidità civile e non gestibili con il solo PDP (Piano Didattico Personalizzato). Rilevante la comorbilità con altri disturbi |
| ADHD | Riconoscibile se richiede interventi riabilitativi continuativi e incide significativamente su apprendimento e socializzazione |
| Disturbi del linguaggio | Riconoscibile in presenza di ritardo psicomotorio/linguistico che richieda logopedia e sostegno continuativi |
| DOP | Valutabile nel quadro complessivo delle comorbilità; da solo difficilmente sufficiente |
| Deficit cognitivi | Riconoscibile se il quoziente intellettivo e il funzionamento adattivo mostrano difficoltà persistenti rispetto all’età |
La valutazione è sempre caso per caso, ancorata al quadro clinico complessivo e all’effettiva incidenza funzionale del disturbo, non alla sola diagnosi. La documentazione chiave è quella che dimostra la persistenza, la significatività e la necessità di interventi continuativi.