Sei stato riconosciuto Vittima del Dovere (o equiparato)? Oppure sei un familiare superstite? In entrambi i casi, ci sono novità fondamentali per i tuoi trattamenti pensionistici. Infatti, hai diritto al recupero dell’IRPEF che l’INPS ha trattenuto ingiustamente.
Il panorama fiscale per le Vittime del Dovere è cambiato radicalmente. Questo cambiamento deriva da una serie di atti decisivi:
- Le sentenze storiche della Corte di Cassazione.
- La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2025.
- Le recenti istruzioni dell’INPS (Circolare n. 51/2026 e Messaggio n. 1943/2026).
Oggi l’Esenzione IRPEF Vittime del dovere spetta su TUTTE le pensioni di cui sei titolare. Di conseguenza, il beneficio non riguarda più soltanto i trattamenti legati all’evento lesivo. Tuttavia, per chi deve richiedere i rimborsi degli anni passati, il fattore tempo è diventato decisivo. Infatti, il rischio di perdere le somme per decadenza è concreto.
Di seguito analizziamo cosa stabilisce la normativa, come funziona l’esenzione e come richiedere i rimborsi arretrati dal 2017 a oggi.
Esenzione IRPEF Vittime del Dovere: cosa è cambiato dopo la svolta della Cassazione
La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 211, L. n. 232/2016) ha esteso alle Vittime del Dovere e ai loro superstiti i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo. Tuttavia, per molti anni, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno applicato un’interpretazione restrittiva. Di fatto, l’esenzione IRPEF valeva solo sui trattamenti pensionistici direttamente derivanti dall’evento lesivo, come le pensioni privilegiate.
Successivamente, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha invertito questa rotta. A partire dalle sentenze del 29 maggio 2024 (nn. 15023 e 15056) fino alle conferme del 2025 (tra cui l’ordinanza n. 4873/2025), i giudici hanno chiarito due punti fondamentali:
- Il beneficio ha natura soggettiva: l’esenzione IRPEF è legata allo status della persona. Di conseguenza, essa non dipende dalla natura della singola pensione.
- Spetta su tutti i trattamenti: la norma si applica a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal soggetto o dai familiari superstiti. Pertanto, l’esenzione include anche le pensioni maturate autonomamente per attività lavorative ordinarie.
L’estensione ai familiari superstiti
Il beneficio si estende pienamente anche ai familiari superstiti. In particolare, la misura si applica:
- Sulle pensioni di reversibilità.
- Sulle pensioni dirette che il familiare ha maturato autonomamente svolgendo la propria attività lavorativa. Questa estensione trova conferma in diverse pronunce di merito (es. Trib. lavoro Firenze n. 1494/2025 e Trib. lavoro Viterbo n. 182/2026).
Le nuove indicazioni dell’INPS: Circolare 51/2026 e Messaggio 1943/2026
L’INPS ha recepito l’orientamento della Cassazione e la Risoluzione n. 68/2025 dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, l’Istituto ha superato le vecchie indicazioni restrittive del 2017.
Nello specifico, con la Circolare n. 51/2026 e il Messaggio n. 1943/2026, l’INPS ha stabilito le seguenti regole:
- Esenzione dal 2026: a decorrere dall’anno d’imposta 2026, l’INPS esenta da IRPEF e addizionali regionali e comunali tutti i trattamenti pensionistici (di prima liquidazione o già liquidati) in favore delle Vittime del Dovere e superstiti.
- Applicazione sui ratei 2026: l’INPS applica l’esenzione dal primo rateo utile. Inoltre, rimborsa le ritenute già operate da gennaio 2026 a seguito di un’apposita domanda.
- Definizione dei ricorsi pendenti: l’INPS definisce in autotutela i ricorsi amministrativi ancora giacenti. Questa procedura equivale a una domanda di ricostituzione per il 2026.
ATTENZIONE: Per gli anni d’imposta anteriori al 2026, l’INPS non eroga i rimborsi direttamente in pensione. Di conseguenza, devi presentare la domanda di rimborso degli arretrati esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Il problema della decadenza di 48 mesi per i rimborsi arretrati
Come si recuperano l’IRPEF e le addizionali versate?
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 (oggi trasfuso nell’art. 76 del D.Lgs. n. 33/2025), chi subisce una ritenuta fiscale indebita può chiederne il rimborso entro il termine di 48 mesi. Poi, scatta la decadenza dal diritto.
L’INPS effettua le ritenute fiscali ogni mese. Di conseguenza, la Cassazione ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre da ciascuna trattenuta mensile presente nel cedolino di pensione.
La situazione ad oggi
Attualmente (agosto 2026), i ratei trattenuti da agosto 2022 in poi rientrano pienamente nei 48 mesi. Al contrario, le annualità dal 2017 al 2021 presentano un problema complesso, poiché un’istanza ordinaria inviata oggi risulterebbe tardiva.
- Anni 2022 – 2025: i ratei trattenuti negli ultimi 48 mesi rientrano nei termini ordinari per la domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
- Anni 2017 – 2021: l’Amministrazione finanziaria rischia di considerare tardiva la presentazione di una semplice istanza.
La possibile chiave per recuperare anche le annualità 2017-2021
Per risolvere questo problema, esiste un’eccezione che consente di conciliare i due regimi. Infatti, per evitare la perdita delle somme precedenti al 2022, occorre far valere in sede legale il principio dell’evento sopravvenuto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. sent. n. 7936/2024; Cass. sent. n. 31205/2023; Cass. sent. n. 31198/2023), l’illegittimità del prelievo fiscale può derivare da un quadro incerto chiarito solo in seguito. In questi casi, il termine di decadenza dei 48 mesi decorre dal momento in cui il diritto diventa certo e incontestabile. Nel nostro caso, questo momento coincide con il consolidamento giurisprudenziale del biennio 2024-2026 e con l’emanazione degli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Tuttavia, nel caso delle vittime del dovere, dobbiamo calibrare questa eccezione con estrema precisione:
- La nascita del diritto: il diritto all’esenzione nasce con l’art. 1, comma 211, L. n. 232/2016. Quindi, la ritenuta era indebita fin dall’inizio. Non si tratta di una prestazione diventata indebita in un secondo momento.
- L’incertezza del quadro normativo: fino al consolidarsi dell’orientamento di legittimità (sentenze del 29 maggio 2024, ord. n. 4873/2025) e alle indicazioni ufficiali (Risoluzione AdE n. 68/2025 e Circolare INPS n. 51/2026), la materia era controversa. L’Amministrazione applicava la tesi del nesso causale e avrebbe respinto un’istanza presentata prima di tali atti.
- La tesi dell’evento sopravvenuto: possiamo quindi sostenere che il consolidamento giurisprudenziale e amministrativo del biennio 2024-2026 rappresenti l’evento sopravvenuto. Di conseguenza, questo fatto sposta in avanti la decorrenza del termine (il dies a quo). Bisogna evidenziare con franchezza che questa tesi è solida, ma non ancora avallata da pronunce specifiche sulle vittime del dovere.
Poiché si tratta di una contestazione complessa, la procedura richiede una formulazione precisa nell’istanza e una difesa strutturata nel contenzioso tributario.
Come richiedere il rimborso: la procedura corretta
Per tutelare i propri diritti ed evitare la decadenza dei termini, il contribuente deve compiere due azioni fondamentali:
- Domanda all’INPS: inviare una richiesta di ricostituzione pensione all’INPS. Questo passaggio serve per adeguare i ratei futuri dal 2026 in poi e ottenere il conguaglio delle trattenute del 2026.
- Istanza all’Agenzia delle Entrate: presentare un’istanza di rimborso (ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/1973) per le annualità dal 2017 al 2025. Occorre allegare il decreto di riconoscimento dello status e la certificazione delle ritenute. Inoltre, bisogna motivare l’estensione ai periodi precedenti: per i ratei entro i 48 mesi la tempestività è certa, mentre per i ratei anteriori si farà valere la decorrenza dall’evento sopravvenuto.
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