Ottenere le prestazioni economiche e le tutele per l’invalidità civile può sembrare un percorso a ostacoli burocratico. Questa guida pratica traduce il linguaggio tecnico delle leggi in passaggi chiari, per capire a cosa si ha diritto, come influisce il proprio reddito e cosa fare se l’INPS rifiuta la domanda.
1. Chi è considerato invalido civile?
Secondo la legge, si definiscono mutilati e invalidi civili i cittadini che hanno una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (dal 33% in su), a causa di infermità congenite o acquisite, anche progressive.
Cosa cambia nel futuro prossimo? Attualmente siamo in un regime transitorio. A partire dal 1° gennaio 2027, entrerà pienamente in vigore una riforma che prevede un «procedimento unitario di valutazione di base», che unificherà in un solo accertamento le pratiche di invalidità, cecità, sordità e disabilità.
2. Le prestazioni economiche e i requisiti di reddito
Il riconoscimento dell’invalidità dipende dalla percentuale assegnata dalla commissione medica. Per ricevere gli aiuti in denaro, però, non basta il requisito sanitario: bisogna rispettare anche precisi limiti di età (tra i 18 e i 67 anni) e di reddito personale.
Il reddito da considerare è quello individuale del beneficiario, relativo all’anno solare precedente. Ecco lo schema delle tutele previste:
- Dal 33%: agevolazioni per l’assistenza sanitaria e protesi.
- Dal 46%: possibilità di iscrizione al collocamento mirato per il lavoro (Legge 68/1999).
- Dal 74% al 99% (Assegno mensile di invalidità): spetta un aiuto economico di 340,71€ se il proprio reddito personale annuo non supera circa € 5.852,21€. È possibile svolgere attività lavorativa purché non si superi il limite reddituale.
- 100% (Pensione di inabilità): spetta a chi ha una totale inabilità lavorativa e ammonta anch’essa a 340,71€. Il limite di reddito personale annuo per averne diritto è più alto, pari a circa € 20.029,55 €. Dal 2013, per questa pensione conta solo il reddito del richiedente e non si cumula più con quello del coniuge.
- 100% + impossibilità di camminare da soli o di compiere gli atti quotidiani (Indennità di accompagnamento): è un aiuto economico pensato per sostenere il disabile e la famiglia, evitando il ricovero in istituti. Per questa prestazione non esiste alcun limite di reddito: spetta a prescindere da quanto si guadagna.
3. La procedura per fare domanda (regime attuale)
L’iter per richiedere l’invalidità si articola in 5 fasi successive:
- Fase 1 – Il certificato medico: tutto inizia dal proprio medico di base (o da uno specialista convenzionato) , che compila e invia telematicamente all’INPS il “certificato medico introduttivo” con le diagnosi.
- Fase 2 – La domanda all’INPS: una volta ottenuto il certificato, l’interessato (direttamente online o tramite un patronato) deve presentare la vera e propria domanda amministrativa entro i termini, indicando i propri dati e le prestazioni richieste.
- Fase 3 – La visita medica: la commissione medica fissa un appuntamento per la visita di accertamento. La legge prevede che il procedimento si chiuda normalmente entro 90 giorni (ridotti a soli 15 giorni per le patologie oncologiche). si può andare a visita accompagnati da un medico di propria fiducia.
- Fase 4 e 5 – Il verbale e il pagamento: l’esito viene formalizzato in un verbale inviato all’interessato. Se l’esito è positivo, andranno trasmessi all’INPS i dati socio-economici e reddituali (modello AP70) per far partire i pagamenti, che decorrono dal primo giorno del mese successivo all’invio del primo certificato medico.
4. Come fare ricorso se il verbale è negativo
Se l’INPS nega l’invalidità o assegna una percentuale inferiore a quella attesa, esistono due strade per tutelarsi:
- Ricorso amministrativo: può essere presentato alla commissione sanitaria regionale entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale.
- Ricorso in Tribunale (giudiziale): è la strada più comune ed efficace, ma ha tempi stretti. Il cittadino, assistito da un avvocato, deve promuovere un’azione chiamata Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) davanti al Giudice del Lavoro entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione del verbale. Il giudice nominerà un medico legale terzo (CTU) per rivalutare le condizioni di salute del richiedente.