La Corte di Cassazione, con diverse pronunce recenti, fa chiarezza sulla prescrizione del diritto ai benefici economici e dell’accertamento della qualifica di “vittima del dovere e soggetti equiparati”, riconoscendo la possibilità di recuperare i ratei mensili arretrati fino a 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
Lo status è imprescrittibile, i benefici economici no
La condizione di vittima del dovere (disciplinata dalla Legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564) è considerata uno status giuridico personale e permanente. Per questo motivo, l’azione legale per far riconoscere tale qualifica è imprescrittibile. Questo significa che la richiesta di essere riconosciuti come vittima del dovere può essere fatta in qualsiasi momento.
Tuttavia, l’imprescrittibilità non si estende ai benefici economici che derivano da tale status. Il diritto a ricevere somme di denaro, è infatti soggetto ai normali termini di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni (art. 2946 del codice civile).
La proposizione tardiva della domanda, pertanto, non determina l’estinzione dell’intero diritto ma solo la perdita dei ratei anteriori al decennio precedente alla domanda stessa: le somme maturate per i periodi più vecchi di dieci anni rispetto alla richiesta potrebbero non essere più esigibili (si “prescrivono”), ma resta ferma la possibilità di percepire i ratei successivi.
A titolo di esempio, presentando domanda a ottobre 2025, si può percepire la liquidazione degli arretrati a partire da ottobre 2015.
Quali i benefici delle vittime del dovere i soggetti equiparati?
Le vittime del dovere e i soggetti equiparati, oltre ai benefici sulle cause di servizio (equo indennizzo o pensione privilegiata), hanno diritto a un insieme di benefici previsti dalla legge:
- speciale elargizione vittime del dovere, nel massimo di € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80%. Negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria;
- assegno vitalizio mensile di € 500,00 (con invalidità minima del 25%);
- speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili (con invalidità minima del 25%).
Decorrenza della prescrizione per i benefici
Nonostante nelle norme di riferimento non sia presente alcun termine per rivendicare i benefici riservati alle Vittime del Dovere, fino ad oggi i Ministeri hanno sempre ritenuto prescritte le richieste presentate oltre i 10 anni dall’evento lesivo, rigettando le domande. Ma, come detto, non è necessario che la domanda di riconoscimento dello status sia presentata entro dieci anni dall’evento costitutivo del diritto, potendo essere proposta in ogni tempo, con la possibilità, quindi, di poter recuperare i ratei mensili arretrati fino a 10 anni prima.
La prescrizione del credito decorre dal momento della effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto, cioè dal momento in cui si presentano le condizioni di invalidità permanente.
Cause di servizio e vittime del dovere: non esiste un rapporto di connessione obbligatorio
Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con l’accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, poiché esso è ancorato a presupposti costitutivi diversi e autonomi, rappresentati dall’aver contratto l’infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell’esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto.
Infatti, il diritto ai benefici di legge derivanti dallo status di vittima del dovere può essere esercitato in via autonoma fin dal momento in cui siano maturati i presupposti della relativa pretesa.
Di conseguenza, la prescrizione del diritto ai benefici economici, a cui lo status di vittima del dovere dà accesso, non decorre necessariamente dal momento del riconoscimento della causa di servizio, bensì, più genericamente, dal momento del verificarsi della condizione di invalidità permanente, in ogni caso, non inferiore al 25%.
L’importanza della domanda amministrativa
La presentazione della domanda amministrativa all’ente competente è un passo cruciale. Essa è una condizione necessaria per poter agire in giudizio. Inoltre, funge da punto di riferimento per il calcolo a ritroso del termine di prescrizione decennale, determinando quali ratei delle prestazioni periodiche sono dovuti.
Cosa fare in caso di rifiuto per prescrizione
In base a questi principi, chi si vede respingere dall’Amministrazione la richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere con la motivazione che il diritto è “prescritto”, può contestare tale decisione e avviare un contenzioso giudiziario, dato che l’azione di accertamento dello status è imprescrittibile, con l’effetto di poter recuperare i ratei mensili arretrati fino a 10 anni prima.