Quando un lavoratore subisce un infortunio a causa della responsabilità di terzi, potrebbe avere diritto a un risarcimento che va oltre quanto pagato dall’INAIL. Questo ulteriore importo è definito danno differenziale. Per calcolarlo correttamente, è fondamentale comprendere come funziona la rendita INAIL e come questa interagisce con il risarcimento dovuto dal responsabile civile.
La doppia natura della rendita INAIL
La questione del calcolo del danno risarcibile in caso di infortunio sul lavoro, qualora sussista una responsabilità civile di terzi, impone di comprendere la natura delle prestazioni erogate dall’INAIL. La rendita erogata dall’INAIL per invalidità superiori al 15% non copre un generico danno, ma ha una funzione duplice:
- Quota per danno biologico: indennizza la lesione all’integrità psicofisica della persona.
- Quota per danno patrimoniale: ristora le conseguenze economiche, ovvero la riduzione della capacità di guadagno.
In sostanza, come affermato dalla Suprema Corte, l’indennizzo in forma di rendita «ha veste unitaria ma duplice contenuto» (cfr. Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 22 dicembre 2017, n. 30857). Questa distinzione è il presupposto fondamentale per il corretto calcolo del cosiddetto danno differenziale.
Il principio delle “poste omogenee”
Per calcolare il danno differenziale, non si può sottrarre l’intero valore della rendita INAIL dal totale del risarcimento civilistico. Fare ciò porterebbe a una decurtazione ingiusta per il lavoratore poiché l’indennizzo INAIL copre solo parzialmente il pregiudizio subito.
Il metodo corretto, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, è il computo per poste omogenee:
- La quota INAIL destinata al danno biologico si sottrae solo dal totale del danno biologico calcolato secondo i criteri civilistici.
- La quota INAIL destinata al danno patrimoniale si sottrae solo dal danno patrimoniale civilistico.
Il calcolo del danno non patrimoniale differenziale e il “danno complementare”
Il calcolo si è evoluto verso il principio delle “poste identiche”, ancora più preciso. Prima di sottrarre la rendita, bisogna calcolare interamente le voci di danno non patrimoniale non coperte dall’INAIL, definite danno complementare. Queste includono:
- Il danno biologico temporaneo.
- Il danno morale (sofferenza soggettiva).
- La personalizzazione del danno basata su specifiche condizioni di vita.
Solo dopo aver sommato queste voci si procede a sottrarre la quota di rendita INAIL relativa esclusivamente al danno biologico permanente.
Come quantificare la rendita da detrarre
Per sottrarre il valore corretto, la rendita INAIL va capitalizzata. Questo calcolo include:
- La somma dei ratei già riscossi dal lavoratore, rivalutati.
- Il valore capitale della rendita futura, calcolato tramite appositi coefficienti ministeriali (D.M. 22 novembre 2016).
Il calcolo del danno patrimoniale differenziale
Il medesimo principio del computo per poste omogenee si applica anche alla componente patrimoniale del danno. Il danno patrimoniale da incapacità di lavoro, calcolato secondo i criteri civilistici (ad esempio, come perdita di reddito futuro), deve essere comparato con la specifica quota della rendita INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato. Pertanto, si procederà a scomputare dall’ammontare del danno patrimoniale civilistico solo il valore capitale della quota di rendita INAIL destinata a ristorare tale specifico pregiudizio, evitando qualsiasi commistione con la componente non patrimoniale del danno.
Vicende legislative: il tentativo di scomputo integrale e il ripristino del criterio giurisprudenziale
Nel 2019, un tentativo legislativo aveva cercato di imporre lo scomputo integrale dell’indennizzo INAIL (il cosiddetto criterio “per sommatoria”): la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) aveva introdotto, per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 2019, un criterio di scomputo “per sommatoria” o “integrale”, che prevedeva la detrazione dell’intero indennizzo INAIL dal risarcimento civilistico, superando di fatto il criterio giurisprudenziale delle poste omogenee. Tuttavia, questa norma è stata abrogata poco dopo dall’art. 3-sexies del D.L. n. 34/2019 (Tribunale Prato – sentenza 17 giugno 2020, n. 260). Di conseguenza, continua ad applicarsi il criterio giurisprudenziale delle poste omogenee, garantendo al lavoratore un risarcimento integrale ed evitando duplicazioni.