Nasce l’Autorità Garante per attuare e promuovere i diritti delle persone con disabilità in Italia
È nata una nuova Autorità garante a livello nazionale, questa volta a tutela dei disabili con la scopo di assicurare la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali. Tra le sue funzioni anche quella di interfacciarsi con gli altri organismi indipendenti a livello nazionale, come la Banca d’Italia che svolge compiti di vigilanza anche con finalità di tutela della clientela degli intermediari. In quest’ottica si potrebbe pensare di aprire un dialogo tra i due organismi al fine di fare chiarezza in merito ai continui dinieghi da parte delle banche che i cittadini italiani disabili ricevono a fronte della richiesta di usufruire del plafond casa, agevolazione prevista per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024, ha istituito l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Questo organo collegiale, formato da tre membri – il presidente e due componenti designati dai Presidenti della Camera e del Senato – è operativo dal 1° gennaio 2025.
La sua istituzione rappresenta un passo cruciale nella salvaguardia e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità in Italia. La nuova Autorità Garante nazionale è incaricata di contrastare le discriminazioni, dirette e indirette, assicurando che le persone con disabilità possano godere appieno dei loro diritti e delle libertà fondamentali. La sua azione è in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.
Competenze del Garante
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
- Vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, promuovendone il pieno esercizio.
- Accoglie le segnalazioni, anche attraverso un centro di contatto dedicato, e conduce accertamenti, d’ufficio o su segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori.
- Promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorisce la collaborazione con altri Garanti e organismi pubblici per la tutela di tali diritti.
- Assicura la consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità ed effettua visite negli istituti penitenziari.
- Agisce in giudizio per la salvaguardia delle proprie prerogative.
- Verifica l’esistenza di discriminazioni ed emette un parere motivato, in cui illustra i profili specifici delle violazioni riscontrate.
- Per quanto riguarda le barriere architettoniche o sensopercettive, può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per la loro rimozione, monitorando l’avanzamento. In situazioni di urgenza, può, anche d’ufficio, a seguito di un esame sommario sulla sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione a danno di una o più persone con disabilità, suggerire l’adozione di misure provvisorie.
- Collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
Plafond Casa e diniego delle banche
Proprio la possibilità di dialogare con gli organismi indipendenti nazionali, elencata nell’art. 4 del predetto decreto, potrebbe prospettare un possibile ruolo attivo del Garante in collaborazione con la Banca d’Italia che, appunto, svolge funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria nei confronti degli intermediari bancari attraverso attività di controllo a distanza e accertamenti in loco, anche mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi.
Infatti, la Banca d’Italia svolge compiti di vigilanza anche con finalità di tutela della clientela degli intermediari, e proprio il perseguimento di detto interesse potrebbe aprire uno scenario di collaborazione proprio con il Garante nazionale per le persone con disabilità al fine di fare delle verificare e trovare una soluzione ai continui dinieghi di concessioni dei mutui agevolati che sfrutterebbero il Plafond Casa previsto per i disabili da parte delle banche.
Ricordiamo che, come già detto nell’articolo precedente dal titolo “Mutuo agevolato per disabili gravi e loro familiari” il Plafond casa è una misura di sostegno per le necessità abitative dei disabili previsto dalla Convenzione tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti con cui quest’ultima mette, ogni anno, a disposizione delle Banche circa 3 miliardi di euro per agevolare coloro che usufruiscono delle tutele previste dalla Legge 104 nell’acquisto o nella ristrutturazione della prima casa.
I crediti nascenti dal “Contratto di Finanziamento Beneficiario” tra Beneficiario e la Banca, sono oggetto di cessione in garanzia da parte della Banca in favore di Cassa Depositi e Prestiti, in forza del Contratto di Cessione di Crediti, a garanzia degli obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento sottoscritto tra CDP e la Banca.
L’utilizzo della provvista di cui al Plafond deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dalla Banca (Parte Finanziata da CDP) nell’erogazione di finanziamenti della medesima specie.
I requisiti da soddisfare per ottenere il mutuo agevolato con la Legge 104 sono:
- disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
- parentela con la persona disabile;
- uso dell’abitazione come prima casa.
L’idea era buona. Peccato, però, che questa agevolazione sia stata solo prevista e non attuata poiché si sono registrati casi di cittadini disabili che, recandosi presso le banche aderenti al Plafond Casa per richiedere un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione, hanno ricevuto come risposta un incredibile e lapidario “non ne sappiamo nulla”.
Non esisterebbero, oltretutto, nemmeno dei documenti ufficiali indicativi del numero di mutui concessi con la formula Plafond Casa.
Inoltre, le banche aderenti avrebbero dovuto garantire una pubblicizzazione adeguata dell’iniziativa, sia attraverso i propri canali fisici che digitali, al fine di permettere una chiara distinzione dal resto dell’offerta ma, alla luce di quanto emerge, ci si sarebbe accontentati che, quantomeno, gli istituti di credito avessero provato a verificare se i soggetti disabili che richiedevano l’agevolazione avevano o meno i requisiti per accedervi e, solo successivamente, esprimere eventualmente un diniego che sarebbe stato così, almeno, motivato.
Si auspica, quindi, che questa nuova Autorità Garante a tutela dei disabili possa fare chiarezza su quanto, finora, è rimasto solo sulla carta.