La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16188 del 25 maggio 2026, ha riaffermato un principio di fondamentale importanza per le famiglie dei malati di Alzheimer: quando la patologia è grave, le prestazioni assistenziali e quelle sanitarie non possono essere separate. Di conseguenza, l’intera retta di degenza in RSA deve essere coperta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La decisione conferma che i familiari non devono pagare nulla e che gli impegni di pagamento firmati con le strutture sono nulli.
Il caso: la richiesta di pagamento e il ricorso delle figlie
La vicenda nasce dal decreto ingiuntivo con cui una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) pretendeva circa 17.423 euro dalle figlie di una donna affetta da una forma grave di morbo di Alzheimer, accompagnata da epilessia e disturbi del comportamento.
Le figlie si sono opposte alla richiesta, sostenendo che le cure prestate alla madre fossero indissolubilmente legate all’aspetto medico e che spettassero quindi al sistema pubblico. Dopo alterne vicende giudiziarie, la Corte d’Appello di Milano ha dato ragione alla famiglia, annullando la richiesta della struttura. La Cassazione ha infine respinto il ricorso della RSA, confermando la gratuità del ricovero.
Il principio dell’inscindibilità nelle patologie neurodegenerative
Il fulcro della pronuncia risiede nel concetto di “inscindibilità” delle cure. Per un malato di Alzheimer in stadio avanzato, le attività quotidiane (come l’aiuto nel mangiare, nel lavarsi o la vigilanza continua) non sono semplici servizi alberghieri o di assistenza “pura”. Esse costituiscono lo strumento necessario attraverso cui somministrare la terapia e garantire la sicurezza del paziente, rallentando la degenerazione della malattia e contenendo i comportamenti a rischio.
Secondo la Suprema Corte, quando l’attività assistenziale e quella sanitaria sono così strettamente collegate da non poter essere divise, prevale sempre la natura sanitaria dell’intero servizio. Di fronte a patologie croniche e invalidanti come l’Alzheimer, la legge vieta di frammentare la prestazione in una quota medica (pagata dallo Stato) e una quota alberghiera (addebitata al paziente). La prestazione è unica e va garantita gratuitamente dal SSN, poiché rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che le autorità pubbliche non possono negare o limitare.
Come si valuta il diritto alla gratuità della retta
L’ordinanza specifica che per stabilire se la retta sia dovuta non bisogna guardare alle caratteristiche della RSA, ma alle reali condizioni del malato. Il diritto all’esenzione totale dal pagamento va verificato in concreto attraverso tre parametri medici:
- La patologia da cui è affetto il paziente (nel caso specifico, il morbo di Alzheimer).
- Lo stadio di evoluzione della malattia al momento del ricovero.
- La prevedibile evoluzione successiva del quadro clinico.
Se da questa analisi emerge la necessità di un “trattamento terapeutico personalizzato” e continuativo, la retta non può essere posta a carico del malato o dei suoi parenti, anche se la struttura ha predisposto autonomamente un piano interno.
Nullo il contratto firmato dai familiari
Una delle conseguenze più rilevanti per i cittadini riguarda la validità degli accordi firmati al momento dell’ingresso in struttura. La Cassazione ha chiarito che, se sussiste il legame inscindibile tra cure e assistenza, il contratto di ricovero nella parte in cui prevede il pagamento della retta da parte del paziente o dei familiari è nullo.
La richiesta di costi aggiuntivi o quote fisse a carico dell’utente viola il nucleo essenziale del diritto alla salute. Questa ordinanza si allinea a un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, offrendo uno strumento di tutela decisivo per le famiglie che affrontano il pesante carico economico e sociale della gestione dell’Alzheimer.