Scuola e disabilità: la stagione dei PEI alla prova dei diritti. I TAR bocciano i tagli ingiustificati

Focus sul delicato lavoro dei GLO entro il 30 giugno: tra nuove sperimentazioni e l'obbligo di motivare le ore di sostegno, i nodi della programmazione scolastica alla luce della storica svolta delle Sezioni Unite e delle recenti sentenze del TAR Campania che blindano il diritto allo studio contro i tagli ingiustificati.
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È tempo di bilanci, ma soprattutto di programmazione e tutela dei diritti nelle scuole italiane. Entro il 30 giugno, infatti, la normativa prevede che il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) si riunisca per la cruciale fase di verifica finale del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Un momento d’oro per l’inclusione scolastica in cui il corpo docente, gli specialisti e le famiglie si confrontano su come sia andato l’anno scolastico, valutando il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali modifiche per il futuro.

Ma il compito più delicato del GLO in questi giorni riguarda la formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e delle altre risorse (come l’assistenza specialistica) per l’anno scolastico successivo. Un passaggio che non ammette approssimazioni: la richiesta del numero di ore deve essere necessariamente accompagnata da chiare e dettagliate motivazioni.

Il vincolo delle ore e il labirinto delle sperimentazioni

A blindare il lavoro dei GLO è intervenuto di recente un pronunciamento cruciale delle Sezioni Unite della Cassazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che la proposta sulle ore di sostegno e di assistenza specialistica formulata a giugno è vincolante per l’amministrazione scolastica. Disattendere tale deliberazione non è una semplice scelta organizzativa, ma integra un comportamento indirettamente discriminatorio. Di conseguenza, le famiglie hanno il diritto di rivolgersi al giudice ordinario per reprimere la condotta discriminatoria e ottenere l’assegnazione di tutte le ore stabilite dal GLO.

Lo scenario attuale è reso ancora più complesso dal punto di vista burocratico dal sovrapporsi di diverse sperimentazioni sull’uso degli allegati C e C1. Da un lato vi è la sperimentazione della Regione Lombardia (legata al profilo di funzionamento e al relativo certificato medico introduttivo), dall’altro la nuova sperimentazione su scala nazionale avviata con il Decreto Stefani, che modifica radicalmente le modalità di accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Il “faro” della giustizia amministrativa: le sentenze del TAR Campania

Se la Cassazione interviene a valle per punire le discriminazioni, i Tribunali Amministrativi Regionali continuano a fare da scudo a monte contro i tentativi del Ministero di “tagliare” le ore in modo arbitrario. Emblematiche, in tal senso, sono tre recentissime pronunce del TAR Campania (Napoli) relative all’anno scolastico in corso, che tracciano una linea invalicabile a difesa degli alunni con disabilità.

Nel primo caso, culminato nella sentenza breve n. 4228 del 2025, i genitori di un minore con handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92) frequentante la scuola dell’infanzia per 40 ore settimanali, avevano impugnato il PEI poiché l’istituto scolastico aveva assegnato solo 25 ore di sostegno. Il TAR ha accolto totalmente il ricorso, annullando il PEI e ricordando che:

“Il PEI costituisce l’unico atto collegiale idoneo a determinare il fabbisogno di sostegno. Il diritto all’istruzione dell’alunno grave non può essere limitato da esigenze di bilancio: nelle situazioni di gravità il sostegno può giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica”.

Ancora più netti i paletti contrari al “silenzio” della scuola stabiliti dalla sentenza n. 816 del 2025. In questo caso, a un minore con disabilità (art. 3, comma 1, L. 104/92) e con forti criticità relazionali e comunicative, erano state assegnate appena 12,5 ore di sostegno a fronte di un tempo-scuola di 40 ore, senza alcuna spiegazione.

Il TAR Campania ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione, sancendo due principi cardine che i GLO e i Dirigenti Scolastici devono tenere bene a mente in questi giorni di giugno:

  1. L’obbligo di motivazione: è illegittimo il PEI che assegna un numero di ore significativamente inferiore all’orario di frequenza senza fornire una motivazione concreta e legata all’effettivo fabbisogno dell’alunno.
  2. Proattività dell’Amministrazione: la scuola non può limitarsi ad attendere i ricorsi dei genitori per garantire un diritto fondamentale. Deve valutare e giustificare le ore fin dal principio. Nel caso di specie, il Ministero è stato condannato alle spese e costretto a rideterminarsi entro soli 15 giorni.

Un monito per la fine di giugno

Il messaggio che arriva dalla giurisprudenza in questo delicato giugno di riunioni dei GLO è chiaro. Le ore di sostegno non possono essere calcolate sulla base dei tagli d’organico o dei tetti di spesa, ma devono ricalcare l’effettivo bisogno educativo dell’alunno. Per i GLO, redigere una motivazione impeccabile e scientificamente fondata nel PEI non è più solo una buona pratica pedagogica, ma il requisito legale essenziale per blindare il diritto allo studio dei più fragili.

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