Dalle protesi alla pensione. Tutti i benefici della Legge 68/99 in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa
Il sistema legale italiano riconosce l’invalidità civile come una condizione che attesta la riduzione della capacità lavorativa di una persona. La Legge 68 del 12 marzo 1999 (e successive modifiche) disciplina l’inserimento e l’integrazione di queste persone nel mondo del lavoro, prevedendo servizi di sostegno e il collocamento mirato.
Per compensare chi ha una capacità lavorativa ridotta, sono previste diverse agevolazioni. I benefici vengono riconosciuti in base alla percentuale di invalidità, a partire dal 33%.
Attenzione: l’invalidità civile non va confusa con l’handicap (disciplinato dalla Legge 104). Quest’ultima è una condizione giuridica diversa, che può aggiungersi allo stato di invalidità e offre ulteriori benefici fiscali e lavorativi.
I benefici dell’invalidità civile in base alla percentuale
Lo status di invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%.
Invalidità superiore al 33%
Sebbene con questa percentuale non si abbiano ancora diritto a specifici benefici lavorativi , le persone con invalidità sopra questa soglia hanno diritto a ricevere protesi e ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale della commissione medica.
Invalidità superiore al 45% (accesso al collocamento mirato)
Chi ha un’invalidità riconosciuta superiore al 45% può usufruire del collocamento mirato. Questo significa potersi iscrivere alle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata.
Per iscriversi, l’interessato deve presentare al Centro per l’Impiego il verbale di invalidità e la relazione conclusiva rilasciata dall’apposita Commissione Medica.
I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere inseriti dall’azienda nelle “quote di riserva” (previste dalla legge sul collocamento obbligatorio) , a condizione che siano assunti con un contratto part-time di almeno il 50% più un’ora (ad esempio, 21 ore su un orario di 40 settimanali).
Invalidità superiore al 51% (congedo per cure)
I lavoratori con invalidità superiore al 51% possono richiedere un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo massimo di 30 giorni l’anno.
I costi di questo congedo sono a carico dell’azienda. È importante verificare questa possibilità all’interno del proprio Contratto Collettivo di riferimento.
Invalidità superiore al 60%
Il dipendente con questa percentuale può essere inserito nella “quota di riserva” dell’azienda in cui è già assunto , a prescindere dall’orario del contratto. Questo beneficio non è riconosciuto se l’inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.
Invalidità superiore al 66% (esenzioni e priorità)
Chi possiede un’invalidità superiore al 66% ha diritto a:
- Esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale correlate alla patologia.
- Per i dipendenti pubblici, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili , anche senza il riconoscimento dell’handicap previsto dalla Legge 104.
Invalidità superiore al 74% (assegno e benefici pensionistici)
Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto all’assegno di assistenza, concesso tra i 18 e i 67 anni.
- Importo (2025): € 336 per 13 mensilità.
- Limite di reddito (2025): il reddito personale annuo non deve superare € 5.771,35. In particolari condizioni di reddito, l’importo può essere incrementato (cd. maggiorazione sociale).
- Incompatibilità: l’assegno di invalidità civile è incompatibile con l’assegno ordinario di invalidità (IO), con le prestazioni pensionistiche d’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio (incluse le rendite INAIL). L’interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole. L’assegno civile non richiede il versamento di un minimo di contributi all’INPS, a differenza dell’assegno ordinario.
- Uscita anticipata: un’invalidità del 74% può facilitare l’accesso a misure di uscita anticipata dal lavoro, come Quota 41 per i lavoratori precoci, APE Sociale e Opzione Donna (per un maggiore approfondimento ne parliamo nell’articolo “Pensione anticipata per invalidi civili anche col 74% di invalidità: ecco le possibilità“).
- Benefici pensionistici aggiuntivi: per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, fino a un massimo di 5 anni totali.
Invalidità al 100%
Gli invalidi al 100% hanno diritto a:
- Esenzione dal ticket per prestazioni mediche, diagnostiche e sui medicinali.
- Pensione d’invalidità civile: importo di € 366 per il 2025, concessa a chi ha un reddito fino a € 19.772,5. È compatibile (entro tale limite di reddito) con l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’inabilità al lavoro.
- Indennità di accompagnamento: si può averne diritto (pari a € 543 mensili per il 2025) se l’invalido al 100% ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o non può camminare senza l’aiuto di un’altra persona. Questa indennità non ha limiti di reddito.
Legge 68/99, collocamento mirato e categorie protette
Per collocamento mirato dei disabili l’art. 2 della L. 68/99 intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Ai fini del Collocamento Mirato (CMT), le categorie di disabili che ne usufruiscono, in base all’art. 1 della L. 68/99, sono:
- gli invalidi civili che hanno una percentuale minima di invalidità pari o superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.
Anche in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, è attribuita ex art. 18, co.2 della L. 68/99 una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato sono previsti i seguenti requisiti:
- Certificazione attestante l’appartenenza a una della categorie protette
- Aver compiuto sedici anni.
- Essere disoccupati o svolgere un’attività lavorativa il cui reddito annuale lordo non sia superiore a € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500,00 per lavoro autonomo seguendo il principio di cassa, al netto dei contributi previdenziali obbligatori; salvo per le categorie riportate alla domanda n.11.
- Non aver ancora raggiunto l’età pensionabile.
- Essere immediatamente disponibile al lavoro.
Le assunzioni avvengono tramite chiamata numerica dalle liste di collocamento.