Dal sistema di indennizzo INAIL al calcolo del danno differenziale: come cambia la tutela del lavoratore infortunato tra legislazione, responsabilità del datore di lavoro e lettura costituzionalmente orientata del risarcimento civilistico e delle erogazioni INAIL.
Il sistema di indennizzo INAIL (d.lgs. 38/2000)
Il d.lgs. 38/2000, all’art. 13, introduce un sistema di liquidazione del danno conseguente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, secondo cui l’INAIL:
- è chiamato a indennizzare il danneggiato, con un’unica somma in capitale, le menomazioni di grado pari o superiore al 6% fino al 15%, in base ad un’apposita tabella allegata al decreto, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (danno biologico non patrimoniale),
- e, per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, a costituire in favore del danneggiato una rendita vitalizia, erogata mensilmente, che è ripartita in due quote: la quota determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subìto dall’infortunato, e la quota che tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione, cioè la retribuzione e la capacità lavorativa specifica dell’assicurato.
Distinzione tra indennizzo INAIL e risarcimento civilistico alla luce dei principi costituzionali
L’erogazione INAIL (indennità una tantum o rendita vitalizia) di cui all’art. 13 del d.lgs 38/2000 è diversa sia strutturalmente che funzionalmente al risarcimento del danno di natura civilistica innestato nell’art. 32 della Costituzione a presidio dei valori della persona. Essa, invece, risponde ad obiettivi di solidarietà sociale di cui all’art. 38 Costituzione che garantisce ai lavoratori non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, ma anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze, relative al tenore di vita.
Ciò preclude di poter ritenere che le somme versate dall’INAIL possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato.
Infatti, l’assicurazione INAIL non copre tutto il danno biologico conseguente all’infortunio o alla malattia professionale.
La natura del danno e la copertura INAIL
Ebbene, l’ordinamento italiano riconosce la categoria del danno patrimoniale (art. 1223 c.c.) che tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione, e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale.
Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che rientra nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, deve escludersi il danno complementare, non coperto dall’assicurazione INAIL, costituito dal danno biologico temporaneo (lesioni all’integrità psicofisica di natura transitoria), dal danno biologico in franchigia (fino al 5%), e dal danno morale.
Infatti, l’art. 13 del d. lgs. 38/2000 include nell’indennizzo erogato dall’INAIL esclusivamente il danno biologico inteso come “lesione, pari o superiore al 6%, all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (redatta dal Ministero del Lavoro), comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”.
Danno biologico differenziale e responsabilità del datore di lavoro
Il nostro codice civile, con l’art. 2087, ha previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza in base al quale è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro per un evento infortunistico (che presuppone un l’imputabilità dell’evento a un fatto almeno colposo del datore) si aggiunge, quindi, all’intervento dell’assicurazione INAIL, e non interviene in sostituzione ad essa.
È, quindi, escluso che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore che potrà, pertanto, chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno differenziale allegando in fatto le circostanze che possono integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio.
Il giudice potrà, così, ex officio, liquidare la somma dovuta dal datore di lavoro detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico (patrimoniale e biologico) quanto indennizzato dall’INAIL attraverso un’operazione di scomputo.
Il calcolo del danno differenziale prima del 2019
Alla luce di ciò, per consentire un raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall’INAIL, nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio n. 145 del 2018, per l’anno 2019, era necessario un computo “per poste omogenee” cioè dalle singole componenti (patrimoniale e biologico) di danno civilistico spettante al lavoratore, venivano detratte distintamente le indennità erogate dall’INAIL per ciascuno dei pregiudizi:
- andava, dapprima, distinto il danno patrimoniale (calcolato con i criteri civilistici e comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato), da quello non patrimoniale relativo alle lesioni all’integrità psicofisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso;
- successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico andavano espunte le voci di danno escluse dalla copertura assicurativa (danno biologico temporaneo e danno morale), ricavando così l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale corrispondente al danno biologico;
- dall’importo così ricavato (danno biologico permanente) andava detratto non già il valore dell’intera rendita INAIL (danno biologico + danno patrimoniale), bensì solo la quota di rendita INAIL determinata in base al grado della menomazione subìto dall’infortunato, con esclusione, quindi, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa dell’assicurato volta all’indennizzo del danno patrimoniale.
Si ricavava in questo modo il valore del cosiddetto “danno differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo INAIL e che resta a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.
L’INAIL, parallelamente, poteva agire in regresso nei confronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità”, cioè per le indennità erogate al lavoratore ma nei limiti delle somme versate in relazione al ristoro dei singoli pregiudizi.
La nuova modalità di calcolo dopo la Legge di Bilancio 2019
Successivamente è intervenuta, come detto, la legge di bilancio per l’anno 2019 n. 145 del 2018 che, all’art. 1, comma 1126, che ha modificato gli artt. 10 e 11 del “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” D.P.R. 1124/1965 introducendo un diverso sistema di calcolo del danno differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, ex art. 10, comma 6, “ascende a somma maggiore dell’indennità liquidata all’infortunato”. Parallelamente è stato modificato il quantum di ciò che l’Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile, ovvero si tratta di un conseguente diritto di regresso dell’INAIL per “le somme a qualsiasi titolo pagate”.
Ciò mediante l’adozione di un criterio di scomputo per sommatoria o integrale, anziché “per poste”.
L’art. 1, comma 1126, della legge di bilancio per l’anno 2019 n. 145 del 2018 ha, cioè, reso indifferente la natura biologica o patrimoniale delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell’indennità INAIL tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale.
Si ridefinisce così il danno differenziale come il risultato ottenuto sottraendo dal risarcimento complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, l’indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.
Per cui, l’obbligo risarcitorio del datore di lavoro comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall’INAIL.