Dalla definizione di invalidità civile all’inabilità lavorativa e ai trattamenti INAIL: una guida per orientarsi tra le prestazioni economiche disponibili e i limiti di cumulabilità
Non tutti sanno che l’invalidità può aprire le porte a una serie di benefici economici. A seconda della tipologia di accertamento effettuato, infatti, i diritti e le prestazioni possono variare notevolmente. In questo approfondimento ci concentreremo sui trattamenti economici specificamente pensati per i lavoratori invalidi, analizzando le principali misure a cui possono accedere.
Cosa si intende per invalidità civile
L’invalidità civile è un riconoscimento che spetta a chiunque abbia una menomazione o una patologia invalidante presente nelle tabelle dell’invalidità civile, a prescindere dall’età e dall’attività lavorativa.
A differenza della pensione, per ottenere questi benefici non serve aver versato contributi previdenziali. Si tratta di un sostegno economico basato esclusivamente sulle condizioni di salute del paziente, tenendo conto dei limiti di reddito specificamente previsti per il tipo di prestazione assistenziale a cui l’invalido civile ha diritto.
Il riconoscimento dell’invalidità civile avviene mediante una visita medica presso l’ASP da parte della Commissione medica INPS che accerterà la presenza dei requisiti sanitari determinando, quindi, la percentuale di invalidità data dai punteggi attribuiti ad ogni sintomo e fissati per legge dalle tabelle dell’invalidità civile. In base a questa valutazione, verranno riconosciute le eventuali prestazioni economiche a cui si ha diritto.
È, altresì, possibile un accertamento delle condizioni invalidanti basato solo sull’esame documentale dei referti medici prodotti.
Cosa si intende per inabilità lavorativa
La richiesta di accertamento dell’inabilità lavorativa può, invece, essere presentata esclusivamente da un lavoratore, e gli organismi competenti per valutarla e per erogare le relative prestazioni economiche sono gli enti previdenziali di appartenenza, come l’INPS.
Per poter presentare la domanda è necessario essere in possesso di un minimo di anni di contribuzione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali di competenza INAIL
Per quando riguarda, invece, i benefici economici riconosciuti dall’INAIL non è invece necessario il requisito dell’anzianità contributiva poiché l’assicurazione INAIL interviene in caso di infortuni sul lavoro e malattie derivanti dall’attività lavorativa.
Divieto di cumulo delle prestazioni
Dal momento che è possibile, come visto sopra, avere accesso a diversi tipi di prestazioni economiche assistenziali, previdenziali o assicurative derivanti da condizioni di invalidità, è importante sapere che esse non sono cumulabili tra loro se legate alla stessa patologia o menomazione e, di conseguenza, si deve optare per il trattamento economico più conveniente.
Infatti, per esempio, secondo l’art. 1, co. 43 della L. n. 335 del 1995: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Quindi, sarà possibile ottenere un riconoscimento della pensione di inabilità lavorativa (invalidità 100%) o dell’assegno ordinario di invalidità (invalidità superiore al 67%) da parte dell’ente previdenziale della categoria di appartenenza e, contemporaneamente, della rendita INAIL per la stessa causa, a seguito della presentazione di due domande di accertamento (una INPS e l’altra INAIL), ma le due prestazioni non saranno mai cumulabili.
La pensione o l’assegno saranno, perciò, corrisposti solo per la parte eventualmente eccedente l’ammontare della rendita.
Infine, perché possa coesistere un riconoscimento per invalidità civile o per inabilità lavorativa e un riconoscimento INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale, o un riconoscimento per causa di servizio o guerra, le infermità non devono derivare dalla stessa patologia invalidante.