Più facili i trasferimenti per docenti e personale Ata

Maggiori possibilità di trasferimento per motivi di disabilità per chi rientra in una delle categorie previste ma, per alcuni, si esige il rispetto di ulteriori condizioni. Vediamo quali.
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Più facili i trasferimenti per docenti e personale Ata

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, ha ridefinito il sistema delle precedenze in ambito di mobilità territoriale e professionale del personale della scuola, per questioni di disabilità propria o del parente, dando concreta attuazione a quanto stabilito dall’art. 33 co. 3 della L. 104/1992 secondo cui: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità”.

Dette precedenze sono riportate nell’art. 13 del CCNI che ha recepito i dettami della legge 104, raggruppandole per categoria, secondo un ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale in cui trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto 1) “Disabilità e gravi motivi di salute”, che vale anche per la mobilità professionale:

1) Disabilità e gravi motivi di salute (per mobilità territoriale e professionale)

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, e indipendentemente dalle fasi e dal punteggio posseduto, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

  • personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
  • personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

2) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (per mobilità territoriale)

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  • personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
  • personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94 (la persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità).

3) Assistenza al coniuge, e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (per mobilità territoriale)

Nella 1°(comunale), nella 2° (provinciale) e nella 3° fase (interprovinciale) dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi col soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. La precedenza nelle tre fasi del trasferimento viene riconosciuta anche al coniuge del disabile grave.

Di contro, la precedenza è riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, limitatamente ai trasferimenti nella 1° e nella 2° fase (ossia nell’ambito dei trasferimenti comunali e provinciali, e non interprovinciali). La precedenza al figlio del disabile grave viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico (non necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile);
  • documentata situazione di convivenza del figlio referente unico col soggetto disabile (con autocertificazione dell’interessato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria (con validità annuale).

Nei trasferimenti interprovinciali è, quindi, riconosciuta la precedenza ai soli genitori che assistono il figlio con grave disabilità o, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con lui; e al coniuge del disabile in situazione di gravità.

Contenzioso

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni.

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