Prestazione Universale per anziani non autosufficienti: via alle domande

Facebook
X
Print
Prestazione Universale per anziani non autosufficienti: via alle domande

All’indennità di accompagnamento di 530 euro, si aggiunge una quota integrativa erogata come una sorta di voucher mensile del valore di 850 euro finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona o, alternativamente, ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 è attiva in via sperimentale una nuova misura economica, denominata Prestazione Universale, finalizzata a promuovere un miglioramento delle prestazioni di assistenza per supportare la domiciliarità e l’autonomia personale degli anziani non autosufficienti.

Tale misura, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, una volta riconosciuta, andrà a sostituire l’indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980) e le ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021.

L’erogazione della Prestazione Universale è a cura dell’INPS, previo invio di apposita domanda da parte dell’anziano non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Come sfruttare al meglio il bonus da 850 euro

Il nuovo sostegno economico per gli over 80 non autosufficienti, previsto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 29 del 2024 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33” non arriverà sotto forma di denaro contante. L’importo di 850 euro mensili sarà erogato tramite voucher, da utilizzare esclusivamente per pagare i servizi di assistenza. Un’iniziativa pensata per garantire un aiuto concreto alle famiglie, ma con regole ben precise: l’intero importo dovrà essere speso ogni mese. Chi non lo utilizzerà, rischia di perdere il beneficio.

In cosa consiste il beneficio da 1.300 euro

La prestazione universale di cui all’articolo 34 è erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, previa individuazione dello specifico bisogno assistenziale gravissimo. Essa è esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, ed è composta da:

a) una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento pari a 531,76 euro;

b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza, pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

La prestazione universale, quando fruita, assorbe l’indennità di accompagnamento, per un totale di circa 1.300,00 euro mensili.

Se l’INPS accerta che la quota integrativa non è stata utilizzata, in tutto o in parte, per la stipula di rapporti di lavoro o per l’acquisto di servizi ivi previsti, procede alla revoca della sola quota integrativa e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l’indennità di accompagnamento.

Requisiti

Per accedere al beneficio, in base all’art. 35 del D. Lgs. n. 29/2024, gli anziani dovranno soddisfare i seguenti requisiti fondamentali:

  • Età: aver compiuto 80 anni.
  • Reddito: presentare un ISEE non superiore a € 6.000.
  • Non autosufficienza: dimostrare un elevato o grave bisogno di assistenza, secondo i criteri specifici definiti da una Commissione medica, tecnica e scientifica istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Titolarità dell’indennità di accompagnamento ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

Grazie a questa Commissione, la valutazione del bisogno assistenziale sarà oggettiva e uniforme per tutti i richiedenti, evitando interpretazioni soggettive che potrebbero portare a ritardi o dinieghi ingiustificati.

La prestazione universale è riconosciuta, a domanda. L’INPS si occuperà poi di verificare il possesso di tutti i requisiti previsti.

Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo

Ai fini dell’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29/2024, approvate con il decreto ministeriale 19 dicembre 2024. In particolare, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

1. Requisito sanitario: Valutazione della disabilità gravissima

Ai fini della valutazione del grado di disabilità della persona di livello gravissimo vengono prese a riferimento le indicazioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016, come di seguito evidenziato:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; 

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. 

In ogni caso deve considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

Ai fini della valutazione del grado “livello gravissimo di disabilità” si deve fare riferimento alla documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto in corso di erogazione da parte delle strutture pubbliche, come individuata e classificata nelle citate indicazioni della commissione tecnico-scientifica.

2. Requisito sociale: Valutazione del bisogno assistenziale gravissimo

Ai fini della valutazione del requisito sociale si deve fare riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale secondo lo schema di seguito riportato:

QUESTIONARIO BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
ModuloDomandaRispostaGradazionePunteggioModalità calcolo soglia minima
1Presenza di altre persone all’interno del Nucleo familiare?SIpresenza di un’altra persona ultraottantenne nel nucleo3 
presenza di un’altra persona con età compresa fra i 70 e gli 80 anni11
presenza di soggetti con età inferire ai 70 anni0 
NO 5 
2L’assistito è l’unica persona con disabilità all’interno del nucleo familiare?SI 0 
NOpresenza di infra 65 enne 100% e acc / ultra 65 enne con ind. acc.5 
Infra 65 enne con 100% / ultra 65 enne “grave” 100%4 
Infra 65 enne inv. 67-99% / ultra 65 enne “medio-grave” 67-99%22
presenza di disabile con invalidità di grado inferiore ai precedenti0 
3Nel caso in cui il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultrasettantenni: è presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo dell’assistito?SIAssistenza esterna fornita da familiari11
assistenza esterna fornita da lavoratori domestici0 
NO 2 
4Percepisce contributi, a carico del sistema pubblico, riconosciuti dalle Regioni e da altri Enti Pubblici in relazione alle necessità di assistenza non rientranti fra le prestazioni di cui all’art. 1 comma 162-164 della Legge 234/2021SIimporto inferiore a € 4254 
importo fra € 425 e € 8503
importo da € 851 a € 13001
importo superiore a € 13000
NO 5
5È beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche localiSI1 g a settimana4 
2 gg a settimana3 
3 gg a settimana2 
4 gg a settimana11
5 o più gg a settimana0 
NO 5 
 
6É sottoposto a ricoveri e/o assistenza semiresidenziale diurna, fornita in day hospital e/o in strutture pubbliche o continuativa fuori dal proprio domicilioSI1 g a settimana6 
2 gg a settimana5 
3 gg a settimana4 
4 gg a settimana33
5 o più gg a settimana0 
NO 7   
Punteggio base per livello di bisogno assistenziale gravissimo8

Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale del richiedente. La commissione tecnico-scientifica ha individuato pari a 8 il punteggio minimo per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo.

Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, pertanto, risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra previste, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale con valore almeno pari a 8. 

L’accertamento è effettuato con le modalità di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a cura del Centro Medico Legale sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato.

Il Centro Medico Legale, nelle ipotesi in cui ritenesse insufficiente la documentazione allegata, inoltra al cittadino una richiesta di integrazione documentale, ai fini della verifica sanitaria. 

Il verbale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.

In caso di accoglimento, viene inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della prestazione.

Facebook
X
Print

Disclaimer: Le immagini presenti in questo articolo sono utilizzate esclusivamente a scopo decorativo e non hanno alcun collegamento diretto con il contenuto trattato. Ogni riferimento visivo è puramente casuale.