Al fine di migliorare la qualità di vita dei grandi invalidi di guerra o per servizio con gravi disabilità, la legge 288 del 2002 ha istituito un assegno mensile, di durata annuale, del valore di 878 euro, destinato a coprire le spese legate all’assistenza personale, in sostituzione dell’accompagnatore militare o civile.
Chi ne ha diritto
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore può essere richiesto, nella misura di 878 euro mensili:
- dagli invalidi di prima categoria, pensionati per causa di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nella tabella E (assegni di superinvalidità) annessa al D.P.R. n. 915/78, alle lettere:
A n.1 “alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”;
A n.2 “perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme”;
A n.3 “lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali)”;
A n.4 comma 2 “malattia mentale che determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale”;
A bis “perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”;
- dai grandi invalidi per servizio nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità di cui alla tabella E insigniti di medaglia d’oro al valor militare.
Viene, invece, corrisposto nella misura ridotta del 50% ai pensionati affetti da infermità specificate nella suindicata tabella E, di cui alle lettere:
B n.1 “lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da, apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale”;
C “perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi”;
D “amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza”;
E n.1 “alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale”.
Presentazione delle domande
Le domande prodotte per l’anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2023 da coloro che non avevano richiesto l’assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2024, come stabilito dal Decreto del Ministero della Difesa del 24 ottobre 2023
Chi, invece, non ha mai presentato la domanda dal 2013 ad oggi, dovrà presentarla entro il 31 dicembre 2024 compilando l’apposito modulo, e inviarla all’indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it o a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio VII della Direzione dei Servizi del Tesoro in via XX settembre 97 – 00187 – Roma.
Nel caso di prima richiesta del beneficio, l’assegno viene liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Il pagamento dell’assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’Ufficio VII, è effettuato attraverso le amministrazioni e gli enti a cui è affidato il pagamento del trattamento pensionistico principale: dal Ministero dell’economia e delle finanze (Ragionerie territoriali dello Stato) per le pensioni di guerra e tabellari, mentre è anticipato dall’INPS per le pensioni privilegiate, con successivo rimborso, da parte dell’indicato Ufficio.
Ordine di priorità nel riconoscimento dell’assegno
Il bonus grandi invalidi è legato alle disponibilità finanziarie statali, per cui, gli assegni sostitutivi sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A -bis della Tabella E e, successivamente, seguendo l’ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A -bis ); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, nel seguente ordine:
- prima, ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
- dopo, ai grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle finanze.