Come stabilito dagli articoli 116 e 234 del “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera e la retribuzione annua convenzionale, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
L’ articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive” prevede che la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell’indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri.
Qualora intervenga una variazione inferiore al 10%, l’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha poi disposto che, con effetto dall’anno 2000, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’ INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell’ INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’ anno precedente.
Questi incrementi annuali verranno riassorbiti nell’ anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10%.
Non essendo intervenuta nell’anno 2024 una variazione uguale o superiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale è stata effettuata, con decorrenza dal 1° luglio 2024, sulla base della variazione percentuale del 5,4% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, e approvata con i Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 111, n. 113 e n. 114, relativi, rispettivamente, al settore agricoltura, alle prestazioni economiche per medici esposti a radiazioni ionizzanti e ai settori industria e navigazione, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione Inail del 29 maggio 2024, n. 20.
Di seguito si illustrano i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, come da recente Circolare INAIL n. 25 del 16 settembre 2024 emanata a seguito dei decreti ministeriali del 5 luglio 2024.
Rendite per inabilità permanente – Settori Industria e Navigazione
Nel settore industria e navigazione la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 96,47, pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
- Retribuzione annua minima: € 20.258,70
- Retribuzione annua massima: € 37.623,30
Fanno eccezione, per quanto riguarda il settore marittimo, alcune categorie di lavoratori per i quali varia solo la retribuzione annua massima, ovvero:
- Comandanti e capi macchinisti: retribuzione annua massima pari a € 54.177,55
- Primi ufficiali di coperta e di macchina: retribuzione annua massima pari a € 45.900,43
- Altri ufficiali: retribuzione annua massima pari a € 41.761,86
Rendite per inabilità permanente – Settore Agricoltura
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 30.577,54, nello specifico:
- Lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale pari a € 30.577,54
- Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale – minimo € 20.258,70 / massimo € 37.623,30
- Lavoratori autonomi: retribuzione annua convenzionale pari a € 20.258,70
Rendite per inabilità permanente – Medici esposti a radiazioni
Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 66.366,14.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industria e navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di € 12.240,02.
Per medici esposti a radiazioni ionizzanti l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di € 66.366,14, secondo le seguenti percentuali:
- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti, di cui al comma 2 dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti, di cui al comma 2 dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in Agricoltura
- Lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato: riferimento alla retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di € 50,59;
- Lavoratori autonomi: riferimento alla retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria di € 56,87
Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a € 667,12.
Assegni continuativi mensili – Settore Industria
Gli importi degli assegni continuativi sono rideterminati nel modo seguente:
- con grado di inabilità dal 50% al 59%, € 374,32;
- con grado di inabilità dal 60% al 79%, € 525,18;
- con grado di inabilità dal 80% al 89%, € 975,08;
- con grado di inabilità dal 90% al 100%, € 1.502,25;
- con grado di inabilità 100%, nei casi nei quali sia indispensabile un’assistenza personale continuativa si aggiunge l’assegno per detta assistenza personale continuativa, per un totale di € 2.170,21.
Assegni continui mensili – Settore Agricoltura
Gli importi degli assegni continuativi sono rideterminati nel modo seguente:
- con grado di inabilità dal 50% al 59%, € 468,85;
- con grado di inabilità dal 60% al 79%, € 654,26;
- con grado di inabilità dal 80% al 89%, € 1.123,25;
- con grado di inabilità dal 90% al 100%, € 1.591,84;
- con grado di inabilità 100%, nei casi nei quali sia indispensabile un’assistenza personale continuativa si aggiunge l’assegno per detta assistenza personale continuativa, per un totale di € 2.259,30.