L’incendio scoppiato a Crans Montana riporta tragicamente al centro del dibattito il tema della sicurezza sul lavoro e l’urgenza di una piena attuazione della normativa antincendio. In un contesto dove i dati INAIL mostrano segnali contrastanti, la prevenzione non può più essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma una priorità vitale per la protezione dei lavoratori.
La tragedia del locale Le Constellation, ha mostrato al mondo come l’assenza di controlli sistematici e l’ostruzione delle vie di fuga possano trasformare un luogo di svago in una trappola mortale. In quel tragico evento, l’uso di fuochi pirotecnici e la carenza di manutenzione hanno causato decine di vittime. Proprio per scongiurare tali scenari nel nostro Paese, il legislatore ha definitivamente archiviato il vecchio D.M. 10 marzo 1998, abrogato dai nuovi decreti attuativi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08, introducendo una disciplina basata sulla “cultura della prevenzione attiva” e su una catena di responsabilità chiaramente identificabile.
Il dettaglio normativo: i tre Decreti del settembre 2021
La riforma si articola su tre pilastri che separano nettamente la manutenzione, la gestione dell’emergenza e la progettazione dei luoghi di lavoro.
D.M. 1° settembre 2021 (il “Decreto Controlli”)
Questo decreto si focalizza sulla manutenzione e il controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio.
- La figura del tecnico manutentore qualificato: viene introdotta formalmente questa figura professionale, che deve possedere requisiti specifici e superare un esame (teorico e pratico) per certificare la propria competenza.
- Responsabilità del datore di lavoro: il datore di lavoro deve garantire che i controlli periodici e la manutenzione siano eseguiti secondo le norme tecniche vigenti e le istruzioni fornite dai produttori, tenendo aggiornato il registro antincendio.
- Ruolo dei dipendenti: oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti e adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
- Obiettivo: assicurare che, in caso di emergenza (come nel tragico scenario di Crans Montana), ogni estintore, idrante o sistema di rilevamento sia perfettamente funzionante.
D.M. 2 settembre 2021 (il “Decreto GSA”)
Questo decreto riguarda la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) sia in condizioni di esercizio che di emergenza.
- Formazione e addestramento: vengono definiti nuovi percorsi formativi per gli addetti antincendio, suddivisi in tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello del rischio. Viene introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale, una novità fondamentale per mantenere alte le competenze.
- Piano di emergenza: il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un piano di emergenza in funzione dei fattori di rischio d’incendio presenti nella propria attività, per i luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti, per quelli aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori, e per i luoghi ove si svolgono attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 151 del 2011. Infatti, una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste proprio nel fatto che il rischio di incendio non si valuta solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in questi casi, il datore di lavoro è comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.
- Inclusività: il decreto pone un accento particolare sull’assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta durante l’esodo in caso di incendio.
D.M. 3 settembre 2021 (il “Minicodice”)
Il decreto definisce i criteri semplificati per la progettazione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (quelli con affollamento limitato, senza sostanze pericolose e con carico d’incendio ridotto).
Esso contiene misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, e ricalca i contenuti del Codice di prevenzione incendi, sebbene siano in forma ridotta e semplificata.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio di incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica RTV e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
• con affollamento complessivo = 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva = 1000 m2;
• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
Inoltre, il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
Nel caso di attività che non siano classificabili “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio debbono essere quelli riportati nel Codice di prevenzione incendi e, quindi, dovranno essere “messi in sicurezza” da punto di vista del rischio d’incendio attraverso l’intera metodologia progettuale del Codice di prevenzione incendi.
Statistiche e analisi delle dinamiche infortunistiche (Sistema Infor.Mo)
In base all’analisi tecnica del documento Inail 2023, la questione degli infortuni sul lavoro legati agli incendi viene affrontata attraverso dati statistici precisi e un’analisi delle dinamiche infortunistiche curata dal Sistema di Sorveglianza nazionale sugli infortuni mortali e gravi Infor.Mo.
Il documento riporta un’analisi quantitativa degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro per la variabile “incendio” ed “esplosione”:
- Andamento numerico: tra il 2017 e il 2021, si è registrato un picco nel 2018 con 1.105 infortuni totali (di cui 10 mortali), scendendo a 779 nel 2021 (con 3 decessi).
- Tipologia di evento: la specifica variabile “Incendio” ha causato una media di circa 400-600 infortuni annui nel periodo considerato.
- Esplosioni: rappresentano una quota significativa, con una letalità spesso superiore rispetto al solo incendio (6 morti nel 2018 su 505 eventi).
Ai fini della descrizione dell’infortunio, per identificare quello causato da incendio o esplosione, si è utilizzata la variabile “Deviazione” che rappresenta la descrizione di un evento anormale, ovvero la deviazione dal normale tipo di lavoro. La deviazione è l’evento che provoca l’infortunio. Se esiste una sequenza concatenata di eventi, va registrato l’ultimo evento della catena, cioè la deviazione temporalmente più prossima al contatto lesivo.
In base alla Classificazione delle professioni Istat (CP2011) aggiornata all’ottobre 2022, la categoria più colpita, con quasi il 21% dei casi, sia quella dei metalmeccanici che operano con attrezzature elettriche ed elettroniche. E se per tale tipologia di lavoratore il dato può non sorprendere, per il contatto con attrezzature e macchinari che più di altri possono esporre al rischio di incendio e/o esplosione, le categorie professionali successive sono invece meno prevedibili a priori nonostante presentino percentuali importanti. Con il 15% troviamo i lavoratori in attività ricettive e della ristorazione, seguite da lavoratori non qualificati nel commercio e servizi (9,6%). In genere, il rischio analizzato è trasversale per molteplici tipologie di attività, dall’edilizia, agli impianti industriali fino ai servizi di pulizia, culturali, dello spettacolo e alle attività agricole.
Profili di rischio e prevenzione legale
Dal punto di vista legale, questi infortuni sono spesso riconducibili a:
- Carenze formative: la formazione continua è ritenuta essenziale per prevenire comportamenti scorretti o una sottovalutazione dei rischi in contesti emergenziali.
- Mancata manutenzione: molti incidenti derivano dal malfunzionamento di impianti che non hanno ricevuto controlli periodici “a regola d’arte”.
- Gestione delle emergenze: l’assenza di esercitazioni o la mancata designazione di addetti preparati aggrava le conseguenze degli infortuni, rendendo più complessa l’evacuazione dei lavoratori.
Responsabilità del datore di lavoro
Il documento chiarisce che il datore di lavoro deve prevenire tali infortuni attraverso:
- Informazione adeguata: fornire a tutti i lavoratori i principi base sulla prevenzione e le azioni da attuare in presenza di fiamme.
- Formazione specifica: garantire che chi è esposto a rischi particolari (es. sostanze infiammabili) riceva un addestramento rinforzato.
- Documentazione: la prova dell’avvenuta prevenzione risiede nella documentazione delle esercitazioni svolte e nella corretta tenuta del registro dei controlli.