Vivere con una grave disabilità comporta già numerose sfide; ricevere continue convocazioni per visite di revisione dall’INPS, nonostante una patologia stabilizzata o irreversibile, può diventare una fonte di stress evitabile. La legge italiana, infatti, tutela i cittadini in queste condizioni prevedendo il diritto all’esonero dall’obbligo di nuove visite mediche.
Il quadro normativo: chi ha diritto all’esenzione
Il diritto di non essere più chiamati a visita si basa sul concetto che alcune patologie sono “stabilizzate o ingravescenti”, ovvero non soggette a miglioramento nel tempo. I riferimenti principali sono:
- Il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007: contiene l’elenco dei 12 gruppi di patologie che escludono la rivedibilità.
- L’art. 42-ter del D.L. n. 69/2013: nel disporre semplificazione in merito alle verifiche INPS sull’accertamento dell’invalidità, ha previsto che “i soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al D.M. del 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell’INPS” eliminando, quindi, la necessità del riconoscimento del diritto all’accompagnamento.
- L’art. 1 comma 6 del D.M. del 29 gennaio del 2009, attuativo dell’ art. 80 D.L. 112/2008: impone all’INPS di verificare i documenti già agli atti prima di convocare il cittadino statuendo che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti“.
Le 12 categorie di patologie esonerate
L’elenco delle patologie che escludono la rivedibilità è contenuto nel Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2007, in attuazione dell’art. 6 comma 3 del D.L. n. 4 del 2006 convertito in L. n. 80 del 9 marzo 2006.
Questo Decreto elenca una serie di 12 gruppi di patologie che, se presenti, rendono la revisione superflua. L’elenco e’ presentato in un prospetto in cui sono indicate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria; per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche preposte all’accertamento dello stato invalidante o agli interessati qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle commissioni.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante.
| Patologia e/o menomazione | Contenuti della documentazione |
|---|---|
| 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta classe NHYA refrattaria a terapia ai presidi terapeutici. |
| 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso. |
| 3) Perdita della emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso. |
| 4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. |
| 5) Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2, 4 e 8 | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2, 4 e 8. |
| 6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici. |
| 7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati. |
| 8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica (come al punto 4) | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale (tono, forza, equilibrio, linguaggio, ausili). |
| 9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Compromissione funzionale di organo e/o di apparato. |
| 10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici | Diagnosi della specifica condizione patologica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive, abilità cognitive, affettive e di adattamento sociale. |
| 11) Deficit totale della visione | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità. Valutazione funzionale: visus, ERG, PEV e campo visivo binoculare inferiore al 3%. |
| 12) Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale. Valutazione funzionale: esame audiometrico, impedenziometria, potenziali evocati uditivi. |
Cosa fare se il verbale prevede ancora la revisione
Se il verbale riporta ingiustamente una data di revisione perché le patologie rientrano nell’elenco, il cittadino può presentare:
- Ricorso amministrativo: istanza di riesame alla sede INPS.
- Azione legale: ricorso al Tribunale del Lavoro per l’accertamento dell’errore
Il caso e la decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29919 del 2018, ha affrontato il caso di un cittadino affetto da una patologia grave e irreversibile, presente nella tabella del D.M. del 2 agosto del 2007, titolare di indennità di accompagnamento. L’INPS aveva sospeso e poi revocato la prestazione perché l’uomo non si era presentato alla visita di verifica benché, a seguito della richiesta da parte dell’INPS di trasmissione della documentazione sanitaria attestante lo stato invalidante, avesse già prodotto la certificazione resa dalla Commissione di prima istanza.
I giudici della Cassazione hanno dato ragione al cittadino invalido, stabilendo il principio fondamentale di tutela della dignità del malato, evitandogli inutili spostamenti e stress, e favorendo il risparmio di risorse pubbliche evitando accertamenti superflui su condizioni mediche che, per loro natura, non possono migliorare.
Un punto cruciale della sentenza riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha chiarito che l’INPS non può revocare il beneficio se dispone già della documentazione sanitaria che attesta l’irreversibilità della malattia. L’istituto previdenziale ha infatti il compito di esaminare i documenti già presenti nei propri archivi (la cosiddetta “documentazione agli atti” ex art. 1 comma 6 del D.M. del 29 gennaio del 2009) prima di pretendere la presenza fisica del cittadino a una visita di controllo.
In sintesi, se un invalido è affetto da una delle patologie incluse nel decreto ministeriale del 2007, il suo diritto all’indennità non può essere annullato per una “mancata presentazione”. L’INPS deve agire con ragionevolezza: se la scienza medica e i documenti pubblici certificano che la guarigione è impossibile e la patologia rientra nell’elenco del citato D.M. del 2 agosto 2007, la visita di verifica diventa un atto illegittimo e la revoca della prestazione è nulla.