Assegno di Inclusione 2025: aumenti in vista e nuove regole per il rinnovo

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Assegno di Inclusione 2025: aumenti in vista e nuove regole per il rinnovo

Nel 2025 l’Assegno di Inclusione potrebbe aumentare per alcune famiglie grazie a variazioni reddituali o del nucleo familiare. Sarà necessario presentare una nuova domanda per continuare a riceverlo

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, operativa dal 1° gennaio 2024, che interessa anche le persone con disabilità.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

L’inquadramento di “disabilità” a cui si fa riferimento è il quello contenuto nell’allegato 3 del citato DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, che stabilisce la “Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza” in base al seguente schema:

CategorieDisabilità MediaDisabilità GraveNon Autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anniInvalidi 67->99% (D.Lgs. 509/88)Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di etàMinori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 – diritto all’indennità di frequenza)Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessanta – cinquenniUltrasessanta -cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)Ultrasessanta -cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)Cittadini ultrasessanta -cinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civiliArt 4 L. 138/2001Ciechi civili parziali (L. 382/70L. 508/88L. 138/2001)Ciechi civili assoluti (L. 382/70L. 508/88L. 138/2001)
Sordi civiliInvalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000
INPSInvalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/54, art. 5)
INAILInvalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66) – Invalidi sul lavoro 35->59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782)Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66) – Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782)Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66) – Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAPInabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)Inabili (L. 274/1991, art. 13L. 335/95, art. 2)
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerraInvalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71->80%)Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81->100%)Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HandicapArt 3 comma 3 L.104/92

Sono considerati, invece, soggetti “in condizione di svantaggio” quelli che rientrano in almeno una delle seguenti casistiche:

  • persone in carico ai servizi per disturbi mentali;
  • persone in carico ai servizi per la disabilità;
  • persone in carico ai servizi per le dipendenze;
  • persone in carico ai servizi per le vittime di violenza di genere e tratta;
  • persone in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna in quanto ammesse alle misure alternative alla detenzione, o persone ex detenute da meno di un anno in carico ai servizi;
  • persone in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
  • persone senza dimora in carico ai servizi;
  • neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

A quanto ammonta l’assegno di inclusione – Possibili aumenti nel 2025

L’importo del sussidio varia da famiglia a famiglia in base al numero di componenti presenti, se rientrano tra i beneficiari dell’Assegno di Inclusione.

Il beneficio si divide in due parti:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi INPS e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

La componente reddituale di integrazione è fino a un massimo di 500 euro mensili.

Il sussidio funziona attraverso scale di equivalenza: il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  1. di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
  2. di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  3. di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all’articolo 6, comma 5;
  4. di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  5. di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  6. di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Per esempio un singolo beneficiario corrisponde al parametro 1 della scala di equivalenza e percepirà 500 euro mensili se non ci sono altri redditi (1×500 = 500). Se nel nucleo familiare c’è anche un minore, si avrà diritto a un’aggiunta di 0,15 portando la scala di equivalenza a 1,15 e si avrà diritto a 575 euro mensili (1+0,15×500 = 575).

Di conseguenza, ogni variazione nella composizione del nucleo familiare può produrre un incremento o una diminuzione dell’importo del sussidio (come, del resto, succede con ogni variazione patrimoniale o reddituale).

Se, infatti, una famiglia di due persone, di cui solo una nel 2024 era over 60, nel 2025 diventa una famiglia con due persone over 60 (perché anche il secondo soggetto compie 60 anni), ecco che da 500 euro la famiglia passerebbe a percepire 700 euro (1+0,40×500 = 700).

Oppure, nel caso di una variazione reddituale consistente nel venir meno nel 2025 di una fonte di reddito da 200 euro al mese per la quale nel 2024 il beneficiario percepiva un’ADI da 300 euro mensili, si tornerà a percepire 500 euro mensili.

Dal 2025 decadenza dal diritto all’assegno di inclusione – Possibilità di rinnovo

Il 2025 è l’anno in cui viene raggiunto il termine di scadenza per l’Assegno di inclusione per chi già da inizio 2024 ha iniziato a goderne. Infatti l’Assegno di inclusione spetta per una durata massima di 18 mensilità, dopodiché la misura decade. Però, per l’interessato c’è la possibilità di presentare una nuova domanda nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’ultima ricarica.

Infatti, l’ADI potrà essere rinnovato infinite volte, pur dovendo osservare un mese di sospensione tra un periodo e l’altro (cioè il periodo necessario per la presentazione della domanda). D’ora in avanti, quindi, ci saranno solamente 11 mensilità pagate ogni anno.

Per cui, chi ha percepito il sussidio ininterrottamente da gennaio 2024 a dicembre 2024, nel 2025 lo percepirà fino a giugno, poi a luglio ci sarà lo stop di un mese e riprenderà da agosto se a luglio viene presentata la nuova domanda.

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