L’Assegno Ordinario di Invalidità: un aiuto concreto per i lavoratori in difficoltà

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L'Assegno Ordinario di Invalidità: un aiuto concreto per i lavoratori in difficoltà

Cos’è, a chi spetta e come richiedere il sussidio INPS che sostiene chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Requisiti, durata e importi spiegati in dettaglio.

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica destinata ai lavoratori che, a causa di una riduzione permanente della propria capacità lavorativa, non possono più svolgere le proprie attività professionali come prima.

Questo sussidio è erogato dall’INPS e rappresenta un aiuto fondamentale per garantire un sostegno economico a chi si trova in una condizione di invalidità.

In questo articolo, esploreremo tutto ciò che c’è da sapere sull’assegno ordinario di invalidità, con particolare attenzione alle diverse categorie di lavoratori: dipendenti, autonomi e parasubordinati.

Cos’è l’Assegno Ordinario di Invalidità?

Secondo la L. n. 288 del 1984, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori che presentano una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (67%) a causa di una malattia o di un infortunio che ne compromette l’attività lavorativa svolta. Questo sussidio non è una pensione di invalidità, ma piuttosto un’indennità temporanea (3 anni, rinnovabili su istanza del beneficiario), che ha lo scopo di sostenere economicamente la persona invalida.

A chi spetta l’Assegno Ordinario di Invalidità?

L’assegno ordinario di invalidità è destinato a tutte le persone che soddisfano determinati requisiti di invalidità e di contribuzione previdenziale. I beneficiari possono essere lavoratori:

  • Dipendenti: lavoratori che hanno un contratto di lavoro subordinato.
  • Autonomi: lavoratori con partita IVA o liberi professionisti.
  • Parasubordinati: lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CoCoCo) o con contratto di lavoro a progetto.

Requisiti per Ottenere l’Assegno Ordinario di Invalidità

Per poter accedere all’assegno ordinario di invalidità, è necessario soddisfare una serie di requisiti, che riguardano sia la condizione medica che quella contributiva.

Requisiti medici

  • La persona deve presentare una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% a causa di una malattia o di un infortunio.
  • Il grado di invalidità deve essere accertato dall’INPS tramite una visita medico-legale, che stabilirà la percentuale di invalidità.
  • L’esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all’attività lavorativa confacente alle capacità dell’assicurato.

Requisiti contributivi

É richiesto un periodo minimo di 5 anni di contributi versati, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni precedenti alla domanda di invalidità.

Età

L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto da chi ha un’età inferiore ai 67 anni. Superata questa soglia, la prestazione sarà trasformata d’ufficio in trattamento di vecchiaia (naturalmente deve essere soddisfatto anche il requisito contributivo di 20 anni).

Come Richiedere l’Assegno Ordinario di Invalidità

La domanda per l’assegno ordinario di invalidità deve essere presentata online all’INPS, tramite il portale dell’Istituto, utilizzando il proprio SPID.

La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione sanitaria necessaria, come i referti medici e la diagnosi che certificano il grado di invalidità. Dopo aver inoltrato la richiesta, l’INPS convocherà il beneficiario per una visita medico-legale, al fine di verificare l’effettivo stato di invalidità e determinare il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Durata dell’Assegno Ordinario di Invalidità

L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto per un periodo di 3 anni ed è confermabile per un periodo di ulteriori 3 anni, su domanda dell’interessato, qualora permangano le condizioni per le quali è stato concesso il beneficio. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato automaticamente.

Importo dell’Assegno Ordinario di Invalidità. Eventuali riduzioni

L’importo dell’assegno ordinario di invalidità varia in base ai contributi versati dal lavoratore e al suo reddito medio.

  • Calcolo misto (retributivo e contributivo) per chi ha un’anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996.
  • Calcolo contributivo quando l’anzianità assicurativa è successiva al 1° gennaio 1996.

L’assegno può essere soggetto a imposte sul reddito e non può essere cumulato con altre forme di sostegno economico, come le indennità di disoccupazione. Può, invece, essere cumulato con i redditi da lavoro, ma con dei limiti poiché può essere ridotto a secondo del reddito da lavoro percepito dall’interessato:

  • del 25% per i redditi compresi tra 31.127,72 euro e 38.909,65 euro (ovvero superiori dalle 4 alle 5 volte il trattamento minimo);
  • del 50% per i redditi superiori a 38.909,65 euro (ovvero superiori di 5 volte il trattamento minimo).

Differenze tra Assegno Ordinario di Invalidità e assegno mensile o pensione di invalidità

Molti confondono l’assegno ordinario di invalidità con la pensione di invalidità o l’assegno mensile, ma ci sono delle differenze fondamentali:

  • nell’assegno ordinario di invalidità il requisito medico-legale è legato alla diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche dell’assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibileporre a fondamento della determinazione dell’invalidità le tabelle previste per la valutazione dell’invalidità civile. 
  • nell’assegno mensile di invalidità e nella pensione di invalidità il requisito medico – legale è legato alla diminuzione della capacità di lavoro generica.

Conclusioni

L’assegno ordinario di invalidità rappresenta un importante sostegno per i lavoratori che, a causa di una malattia o infortunio, non sono più in grado di esercitare la propria attività professionale come prima. La sua erogazione, regolata da specifici requisiti medici e contributivi, consente di garantire un minimo di sicurezza economica in un periodo di difficoltà.

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Disclaimer: Le immagini presenti in questo articolo sono utilizzate esclusivamente a scopo decorativo e non hanno alcun collegamento diretto con il contenuto trattato. Ogni riferimento visivo è puramente casuale.