L’ordinamento tributario italiano riconosce un’ampia gamma di agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, a testimonianza della particolare attenzione dedicata a questa categoria di soggetti.
In particolare, prevede agevolazioni su:
Veicoli
- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
- Iva agevolata al 4% sull’acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici
- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi
Eliminazione delle barriere architettoniche
- detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
Spese sanitarie
- deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
Assistenza personale
- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Agevolazioni settore auto
Possono usufruire delle agevolazioni sul settore auto le persone:
- non vedenti
- sorde
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.
Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione, nuovi o usati, senza limiti di cilindrata, la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del mezzo, se effettuate entro i 4 anni dal suo acquisto. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione, a meno che la persona disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Iva agevolata al 4% sull’acquisto
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, e sull’acquisto degli optional, ma tale agevolazione si applica solo agli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico, restando, quindi, esclusi gli autoveicoli intestati ad altre persone.
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Gli eredi possono cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona con disabilità anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Esenzione permanente dal pagamento del bollo auto
È prevista un’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto riguardante i veicoli da 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Anche in questo caso l’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi.
Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
Agevolazioni su spese sanitarie e mezzi di ausilio – spese deducibili
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità:
- le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico,
- l’acquisto di medicinali)
- le spese di “assistenza specifica”.
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
Non sono deducibili:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
Agevolazioni su spese sanitarie e mezzi di ausilio – spese detraibili
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
- il trasporto in ambulanza della persona con disabilità
- il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza alle persone con disabilità
- l’acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)
- l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
- l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche
- i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (anche per spese effettuate all’estero da persone fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia).
Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.
La detrazione del 19% sull’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per tutte le spese sopra elencate, può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
L’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità come servoscala, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, poltrone e la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche come, per esempio, fax, modem, computer, telefono a viva voce ecc.
Le altre agevolazioni per i non vedenti
- detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo posseduto.
- detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida, pari a € 1.000
- aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti
La detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia per eliminazione delle barriere architettoniche (Bonus ristrutturazione)
Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche e per realizzare strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, la normativa tributaria prevede la detrazione Irpef del 50% da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, e (36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.
La detrazione del 75% per interventi di ristrutturazione edilizia per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Bonus barriere architettoniche)
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione perla realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione per le polizze assicurative
Dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.