Ricorso alla Corte dei Conti contro il loro disconoscimento.I benefici economici speciali previsti dalla legge.
La pensione privilegiata è una prestazione previdenziale riservata al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell’ Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in caso di infermità o lesioni permanenti riconducibili al servizio prestato, che viene concessa anche se l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non ha determinato inidoneità al servizio.
L’erogazione di tale beneficio, in base a quanto dettato dall’art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre del 1973, “Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, è subordinata alla sussistenza di un nesso causale tra l’infermità o lesione ascrivibile ad una delle categorie della tabella A del D.P.R. 30.12.1981, n. 834 (“Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo”) e l’attività lavorativa. Essa corrisponde al 100% della retribuzione pensionabile per le infermità rientranti nella prima categoria, ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile per i militari che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo.
Inoltre, il presupposto per ottenere tale prestazione è che le infermità dipendenti da causa di servizio siano “non suscettibili di miglioramento”.
Se, invece, le infermità o lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A sono considerate “suscettibili di miglioramento”, il beneficio spettante consiste nel riconoscimento dell’assegno rinnovabile (di carattere temporaneo) di misura uguale alla pensione, liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro. Alla scadenza dell’assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B spetta l’indennità per una volta tanto.
Il D.P.R. 30.12.1981, n. 834 prevede un’ulteriore classificazione delle infermità o lesioni per cause di servizio che confluiscono nella tabella B “Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto”. Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B ha diritto, all’atto della cessazione dal servizio, all’ indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. La legge consente il cumulo dell’indennità per una volta tanto con la pensione o l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A.
Infine, un altro trattamento economico speciale viene riconosciuto agli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso che presentino una mutilazione o infermità presente nella tabella E che raggruppa lesioni o infermità particolarmente gravi, cioè l’assegno di superinvalidità previsto dall’art. 100 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre del 1973, che consiste in un assegno accessorio alla pensione privilegiata o alla pensione di guerra.
La domanda per chiederne il riconoscimento
La domanda di pensione privilegiata deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. L’istante verrà sottoposto a visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per valutare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità in relazione a fatti di servizio e la sussistenza del rapporto causale tra i fatti e l’infermità/lesione.
Se il provvedimento amministrativo nega la dipendenza da causa di servizio o nega la ascrivibilità dell’infermità ad una delle 8 cat. tab. A
In caso di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di ascrizione dell’infermità alla Tabella B, potrà essere presentato ricorso alla Corte dei conti competente territorialmente (competente anche per il personale ancora in servizio).
La Corte, in linea con la prassi, disporrà l’esecuzione di nuovi accertamenti sanitari presso il collegio medico-legale distaccato presso la Corte stessa, al fine di pervenire ad una valutazione più approfondita del caso e, in seguito, formulare il proprio giudizio.
Limiti di tempo per il ricorso.
Anche molti anni dopo la notifica dell’atto amministrativo che ha negato la dipendenza dalla causa di servizio, o che ha ascritto l’infermità alla Tabella B, esso potrà essere impugnato con ricorso alla Corte dei conti.