Il nuovo Decreto Disabilità e le modifiche alla Legge 104: le parole che fanno la differenza

Importanti novità introdotte dal Decreto Disabilità, che ridefinisce la condizione di disabilità e modifica la Legge 104/1992. Con un linguaggio più inclusivo, il decreto garantisce diritti e sostegni adeguati per le persone con disabilità, promuovendo l'inclusione sociale e l'autonomia.
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Il nuovo Decreto Disabilità e le modifiche alla Legge 104

Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 il cui titolo è «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», ha introdotto delle importanti modifiche a diverse normative nazionali riguardanti disabilità, prestazioni sociali e normative per l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone con disabilità.

Anzitutto, il decreto modifica la definizione di «condizione di disabilità» descrivendola come “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.

La parola “handicap” viene ovunque sostituita dalle parole “condizione di disabilità”, mentre le parole “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite da “persona con disabilità”.

La prima normativa che subisce una modifica sostanziale è, quindi, la legge 104/1992, in particolare l’art. 3. Da ora in poi la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini dell’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute). É un sistema delineato per fasce, volto ad individuare l’intensità di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensità. Tali livelli verranno definiti successivamente, con Regolamento del Ministero della Salute, da adottare entro il 30 novembre 2024.

La rubrica dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituita dalla seguente: «Persona con disabilità avente diritto ai sostegni».

Il nuovo decreto aggancia il riconoscimento del sostegno intensivo (art. 3, co. 3°) alla riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, che abbia reso necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona determina l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo. Viene, a tal fine, introdotta la tutela dell’accomodamento ragionevole ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. La persona con disabilità, il tutore, l’amministratore di sostegno o l’esercente la responsabilità genitoriale (in caso di minori) hanno la facoltà di richiederlo alla pubblica amministrazione con un’apposita istanza scritta, anche formulando una proposta.

Viene, altresì, introdotta la possibilità della richiesta dell’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione di un progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Esso individua le risorse e gli interventi volti ad eliminare le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione, e ricomprende le misure previste per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza. La persona con disabilità può avanzare l’istanza per la predisposizione del progetto di vita da parte dell’unità di valutazione multidimensionale, allegando una proposta. Essa può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.

Infine, il decreto si accompagna ad un ulteriore provvedimento di attuazione della Legge Delega sulla Disabilità che istituisce una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) a favore delle persone con disabilità, che avrà il compito di identificare le prestazioni essenziali per le persone con disabilità, proporre linee guida per l’individuazione dei LEP, includendo il progetto individuale di vita come livello essenziale, e coordinare l’integrazione dei LEP con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e garantire la piena applicazione delle tutele previste per le persone con disabilità.

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