Autorizzazioni notarili per minori e incapaci

La nuova competenza concorrente del notaio a rilasciare autorizzazioni di volontaria giurisdizione: un nuovo sistema snello e veloce.
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Autorizzazioni notarili per minori e incapaci

Il Decreto Legislativo 149/2022 introduce una importante novità: il notaio può ora rilasciare autorizzazioni, in via concorrente e alternativa rispetto al giudice, per la stipula di atti pubblici o scritture private autenticate che coinvolgono soggetti incapaci o per atti aventi ad oggetto beni ereditari.

È un sistema “a doppio binario” in cui le parti possono scegliere se rivolgersi al giudice come in passato o al notaio incaricato della stipula. Il notaio, grazie alle sue competenze e imparzialità, può svolgere le stesse funzioni del giudice per il rilascio dell’autorizzazione.

La nuova legge prevede una delega conferita al notaio per svolgere tutte le operazioni di deposito richieste dalla legge e per le comunicazioni da fare al Tribunale dopo il rilascio dell’autorizzazione, con evidenti vantaggi per i cittadini:

  • sburocratizzazione e tempi rapidi: il notaio si occupa di tutti i depositi e le comunicazioni al Tribunale, evitando lungaggini burocratiche.
  • istruttoria completa: il notaio svolge autonomamente le indagini tecniche necessarie per la pratica.
  • minor carico per la giustizia: alleggerendo il lavoro dei giudici, si ottengono tempi più rapidi per il rilascio dell’autorizzazione e la stipula dell’atto.

In sintesi, il nuovo sistema offre ai cittadini un’alternativa efficiente e snella per ottenere le autorizzazioni necessarie, con notevoli vantaggi in termini di tempi e semplicità burocratica.

La nuova disciplina stabilisce due parametri per determinare quando un notaio può rilasciare un’autorizzazione:

  1. Soggetto: l’autorizzazione può essere rilasciata per atti che coinvolgono:
    • Minori
    • Interdetti
    • Inabilitati
    • Soggetti in amministrazione di sostegno
  2. Oggetto: l’autorizzazione può essere rilasciata per atti aventi a oggetto beni ereditari. Tale generica categoria si riferisce non soltanto agli atti compiuti dagli eredi che abbiano accettato con beneficio di inventario (decade infatti dal beneficio di inventario l’erede che compia atti di straordinaria amministrazione in assenza della previa autorizzazione giudiziaria), ma anche agli atti conservativi compiuti dal chiamato all’eredità o dal curatore dell’eredità giacente, nonché quelli compiuti nell’ambito della sostituzione fedecommissaria o quelli posti in essere dall’esecutore testamentario.

Requisito essenziale per il rilascio dell’autorizzazione da parte del notaio è la previa richiesta scritta effettuata dalle parti che può provenire dalle parti personalmente (genitori nel caso di minori; tutori, curatori o amministratori di sostegno nel caso di soggetti incapaci) o per tramite dell’avvocato.

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Disclaimer: Le immagini presenti in questo articolo sono utilizzate esclusivamente a scopo decorativo e non hanno alcun collegamento diretto con il contenuto trattato. Ogni riferimento visivo è puramente casuale.